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Ordinanza — n. 13000/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and improper review of evidence under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13000/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Autosilo Piazza Repubblica S.p.A. inadmissible, dismissing claims regarding the nullity of the lower court's decision for lack of motivation and the improper review of evidence. The court held that the appellate court's reasoning by reference to the first-instance arguments was legally sufficient and that the trial judge's evaluation of evidence falls exclusively within their discretionary power, immune from cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appellate court's reasoning by reference is valid if it adopts the first judge's arguments and concisely states the reasons for confirmation; the cassation court cannot review the trial judge's evaluation of evidence or the existence of concrete life events.

Parole chiave

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lack of motivation reasoning by reference free evaluation of evidence concrete life events inadmissible appeal litigation costs civil procedure code risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Considerato che il primo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 132 cod.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num.
Art. 116 c.p.c.
Raffaele Rossi fuori centro è il richiamo all’art. 116 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Considerato che il primo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 132 cod.
art. 2053 cod. civ
2051 o dell’art. 2053 cod. civ.
art. 132 cod. proc. civ
Considerato che il primo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., con riferimento all’art.
art. 115 cod. proc. civ
art. 116 cod. proc. civ
Raffaele Rossi fuori centro è il richiamo all’art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867
6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass.
Cass. 31/08/2020, n. 18092
20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass.
Cass. 18/03/2019, n. 7618
18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass.
Cass. 10/06/2016, n. 11892
Cass. 04/03/2022, n. 7187
Cass. 26/04/2022, n. 13024
Cass. 31/03/2022, n. 10525
Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass.08/11/2019, n.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32322/2020R.G. proposto da AUTOSILO PIAZZA REPUBBLICA S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Alibertie dall’Avv. Paolo Federico Villani –ricorrente – CONTRO COMUNE DI VARESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Benzoni –controricorrente – avverso la sentenza n. 1232/2020della CORTE D’APPELLO DI MILANO , depositata il giorno 21maggio 202 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 dicembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Rilevato che la Autosilo Piazza Repubblica S.p.A., gestrice di un autoparcheggio in Varese, domandò giudizialmente - ai sensi, alternativamente, RISARCIMENTO DANNI ROVINA DI EDIFICIO r.g. n. 32322/2020 Cons. est. Raffaele Rossi dell’art. 2043, dell’art. 2051 o dell’art. 2053 cod. civ. –la condanna del Comune di Varese al risarcimento dei danni patiti per la chiusura al pubblico transito di via Altiero Spinelli (strada di recapito di una delle rampe di uscita del parcheggio), dovuta al cedimento del muro perimetrale di un fabbricato di proprietà comunale, pregiudizi consistiti nella minore fruibilità del parcheggio, in maggiori spese per personale occorrente ad assicurare le circolazione, minori ricavi in ragione del diminuito afflusso di utenti nel periodo interessato dalla chiusura; la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; per quanto ancora di interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, previa qualificazione dell’azione sub specie di responsabilità da rovina di edificio, ha ritenuto non provato né il nesso causale tra l’evento rappresentato ed il danno lamentato,né l’esistenza di danni effettivamente subiti dalla società attrice; ricorre per cassazione Autosilo Piazza Repubblica S.p.A., sulla base di tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Varese; le parti hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che il primo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; assume parte ricorrente che la Corte d’appello non ha svolto un esame critico dei motivi di appello dispiegati, limitandosi, con acritica motivazione per relationem, ad aderire alla decisione di prime cure; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte, lamotivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima unicamente se e in quanto il giudice d’appello,facendo propri r.g. n. 32322/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi gli argomenti del primo giudice, esprima, sia pure inmodo conciso, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la partemotiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo appagante ed esaustivo; all’inverso, deve essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta di ritenere che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso la disamina e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive addotte (sulla motivazione «per relationem», tra le tantissime, Cass. 06/07/2023, n. 19161;

Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass.06/05/2015, n. 9068); ciò posto, la deduzione in sede di legittimità del descritto vizio motivazionale postula pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio dispecificità (altrimenti detto « di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza; siffatti criteri, come scolpiti dal giudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione - essenziale e per la parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stessotempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione r.g. n. 32322/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass.04/02/2022, n. 3612; Cass. 03/03/2023, n. 6524); nella specie, l’applicazione di detti princìpi esigeva, per il ricorrente, l’adeguata illustrazione del percorso motivazionale sviluppato dalla pronuncia di prime cure e delle censure ad esso mosse con l’atto di appello, onde porre in condizione questa Corte di poter operare il comparato raffronto tra le due decisioni (di primo e secondo grado) e scrutinare la (pretesa) acritica adesione del giudice d’appello a quello di prima istanza; tanto però non si riscontra nel ricorso in scrutinio, del tutto mancante della rappresentazione della trama argomentativa della sentenza di primo grado (di cui è riportato unicamente il dispositivo) e recante altresì insufficiente e non adeguata descrizione dei motivi di appello, trascritti solo nell’intitolazione degli stessi; ne consegue l’inammissibilità del motivo; soloper completezza si soggiunge che la lettura della impugnata sentenza, ben lungi dal mostrare un rinvio adesivo alla statuizione del precedente grado, evidenzia l’espressione, chiara ed univoca, di un convincimento proprio ed autonomo della Corte d’appello, motivato in maniera diffusa (comunque ampiamente autosufficiente), fondato su ragioni conducenti alla conferma della sentenza impugnata attraverso la valutazione di infondatezza delle allegazioni difensive e delle contestazioni sollevate con il gravame; il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che soltanto nella memoria di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. del primo grado l’attore aveva specificato la richiesta risarcitoria,esponendo gli incassi degli anni interessati alla vicenda per dimostrare la diminuzione dei ricavi; r.g. n. 32322/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi in senso contrario, la ricorrente assume di aver tempestivamente allegato, nella citazione introduttiva il fatto costitutivo della domanda (ed anche le voci di danno) e di avere nelle memorie della fase di trattazionesoltanto specificato fatti secondari e prodotto documenti; il motivo è inammissibile, per plurime ragioni: -inconferente è, in primis, l’evocazione, a suffragio della doglianza, dell’art. 115 del codice di rito:l’inosservanza di detta norma abilita alla proposizione dell’impugnazione di legittimità unicamente qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori daipoteri istruttori officiosi riconosciutigli (ex aliis, Cass. 26/04/2022, n. 12971;

Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); - ancora, per la mancata ostensione del contenuto delle prove documentali asseritamente non valutate, in spregio al requisito della autosufficienza del ricorso per cassazione; - in terzo luogo e in via dirimente, perché sull ’ idoneità dei documenti (anche di quelli di cui ha affermato la tardiva produzione) a provare la sussistenza dei danni lamentati la Corte d’appello si è, ad ogni buon conto, espressamente pronunciata in senso negativo, disconoscendo la riconducibilità dei minori incassi o guadagni all’evento lesivo e l’esistenza stessa di maggiori costi sostenuti per il personale; il terzo motivo prospetta «violazione dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..

Omesso esame di un fatto decisivo della controversia. Non corretto esercizio del potere di ponderazione delle istanze e delle risultanze probatorie»; anche questo motivo è inammissibile; r.g. n. 32322/2020 Cons. est. Raffaele Rossi fuori centro è il richiamo all’art. 116 cod. proc. civ.: per fermo indirizzo di nomofilachia, la violazione di detta norma consente di adire la Corte di legittimità qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892); nel caso in esame, invece, la complessiva argomentazione di parte impugnante si risolve in una istanza di revisione de l materiale istruttorio: ma è noto come sia sottratta al sindacato di legittimità la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187;

Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass.17/01/2019, n. 1229); da ultimo, poi, improprio il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. per l’asseritamente errata omessa ponderazione delle risultanze probatorie:il fatto decisivo per il giudizio considerato dalla richiamata norma è da intendersi in senso storico-naturalistico, considerato nella sua oggettiva esistenza di concreto accadimento di vita, con esclusione (tra l’altro) di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024;

Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass.08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415); il ricorso è inammissibile; r.g. n. 32322/2020 Cons. est. Raffaele Rossi il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, Autosilo Piazza Repubblica S.p.A., alla refusione in favore della controricorrente, Comune di Varese, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 (ottomila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo