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Decreto — n. 12933/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12933/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12933/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24123/2023 R.G. proposto da : SALAMANCA ASSUNTA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato GRANDE ROSALIA (GRNRLM64R55B429H) -ricorrente- contro MONANCHELLO GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato LO PRESTI VINCENZO (LPRVCN54P24E209X) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CALTANISSETTA n. 249/2023 depositata il 18/04/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 380- bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12933/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SALAMANCA ASSUNTA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato GRANDE ROSALIA (GRNRLM64R55B429H) -ricorrente- contro MONANCHELLO GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato LO PRESTI VINCENZO (LPRVCN54P24E209X) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CALTANISSETTA n. 249/2023 depositata il 18/04/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese pagamento degli arretrati obbligo di pagamento versamento dell'anticipo delle spese dazione in pagamento obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
249/2023 depositata il 18/04/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 380- bis cod. proc. civ
249/2023 depositata il 18/04/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24123/2023 R.G. proposto da : SALAMANCA ASSUNTA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato GRANDE ROSALIA (GRNRLM64R55B429H) -ricorrente- contro MONANCHELLO GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato LO PRESTI VINCENZO (LPRVCN54P24E209X) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CALTANISSETTA n. 249/2023 depositata il 18/04/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente (a prescindere dall’eventuale accettazione della controparte), intervenuta in pendenza del termine per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380- bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza (Cass., decr. 20/07/2023, n. 21830);

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro