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Decreto — n. 12922/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12922/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12922/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10168/2023 R.G. proposto da : CURATELA FALLIMENTO PARFIN SPA, rappresentat a e difes a dall’avvocato SASSANO FRANCESCA (SSSFNC64D53G942N – sassano.francesca@cert.ordineavvocatipotenza.it) -ricorrente- contro BPER BANCA SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato BORCHI FABRIZIO (BRCFRZ60S26D969Z - avv.fabrizio.borchi@certmail - cnf.it) -controricorrente- nonchécontro VIGNOLA MARCO, BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA-intimati- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BARI n.352/2023 depositata il 7/03/2023.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12922/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio spese di difesa anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10168/2023 R.G. proposto da : CURATELA FALLIMENTO PARFIN SPA, rappresentat a e difes a dall’avvocato SASSANO FRANCESCA (SSSFNC64D53G942N – sassano.francesca@cert.ordineavvocatipotenza.it) -ricorrente- contro BPER BANCA SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato BORCHI FABRIZIO (BRCFRZ60S26D969Z - avv.fabrizio.borchi@certmail - cnf.it) -controricorrente- nonchécontro VIGNOLA MARCO, BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA-intimati- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BARI n.352/2023 depositata il 7/03/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente BPER BANCA SPA , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co