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Decreto — n. 12921/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12921/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12921/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3609/2023 R.G. proposto da : D'ADDARIO ERMINIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato GIAMPIERO SECCIA (SCCGPR74C03E435D - studiocivitarese - seccia@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro COMUNE DI ORTONA, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO ROSSI (RSSRCR66E01G478S – riccardo.rossi2@avvocatiperugiapec.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 952/2022depositata il 27/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ, art. 370 c.p; Decreto — n. 12921/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : D'ADDARIO ERMINIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato GIAMPIERO SECCIA (SCCGPR74C03E435D - studiocivitarese - seccia@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro COMUNE DI ORTONA, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO ROSSI (RSSRCR66E01G478S – riccardo.rossi2@avvocatiperugiapec.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 952/2022depositata il 27/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali termine processuale perentorio condono delle spese procedurali sanatoria del vizio procedurale adempimento dei presupposti processuali intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
art. 370 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3609/2023 R.G. proposto da : D'ADDARIO ERMINIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato GIAMPIERO SECCIA (SCCGPR74C03E435D - studiocivitarese - seccia@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro COMUNE DI ORTONA, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO ROSSI (RSSRCR66E01G478S – riccardo.rossi2@avvocatiperugiapec.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 952/2022depositata il 27/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporisl’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Rom