Decreto — n. 12919/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2168/2023 R.G. proposto da : DI PRISCO UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANZI VITTORIO (MNZVTR52B03H860F - vittorio.manzi@pecavvocatinola.it) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA IN QUALITÀ DI IMPRESADESIGNATA PER IL FONDO DI GARANZIA VITTIME STRADA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROMA (RMOMHL58M23G749L – micheleroma@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI NOLA n. 2263/2022 depositata il 14/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ, art. 370 c.p; Decreto — n. 12919/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, atteso che il ricorso è stato notificato in data 10 gennaio 2023 e che il controricorso risulta depositato in data 1° marzo 2023, oltre il termine di 40 gg. dalla notificazione del ricorso previsto dall’art. 370 c.p.c. nel testo come da ultimo novellato ed applicabile ratione temporis , con conseguenteimprocedibilità dello stesso controricorso.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2168/2023 R.G. proposto da : DI PRISCO UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANZI VITTORIO (MNZVTR52B03H860F - vittorio.manzi@pecavvocatinola.it) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA IN QUALITÀ DI IMPRESADESIGNATA PER IL FONDO DI GARANZIA VITTIME STRADA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROMA (RMOMHL58M23G749L – micheleroma@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI NOLA n. 2263/2022 depositata il 14/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, atteso che il ricorso è stato notificato in data 10 gennaio 2023 e che il controricorso risulta depositato in data 1° marzo 2023, oltre il termine di 40 gg. dalla notificazione del ricorso previsto dall’art. 370 c.p.c. nel testo come da ultimo novellato ed applicabile ratione temporis , con conseguenteimprocedibilità dello stesso controricorso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 3/05/2024