Ordinanza — n. 12915/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18580/2022 R.G. proposto da: BANCO BPM S.P.A. 8 (già RELEASE SPA) in persona del procuratore speciale, CLOTILDE DI GIULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MERCANTI (MRCGPP45S07H540C), pec: carloderrico@ordineavvocatiroma.org; - - ricorrente - contro SAMA MAGAZZINI S.R.L., FALLIMENTO GW PARTNERS S.R.L., FALLIMENTO ANDROMEDA REAL ESTATE SRL UNIPERSONALE; --intimati- e sul ricorso proposto da: SAMA MAGAZZINI S.R.L.,in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante, ENNIO SAVORITI, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO (SCGCLD62B01F839Z) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro BANCO BPM S.P.A. (già RELEASE SPA), in persona del procuratore speciale, CLOTILDE DI GIULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MERCANTI (MRCGPP45S07H540C), pec: carloderrico@ordineavvocatiroma.org; - -controricorrente- e nei confronti di FALLIMENTO GW PARTNERS S.R.L., FALLIMENTO ANDROMEDA REAL ESTATE SRL UNIPERSONALE; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 494/2022 depositata il 25/01/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12915/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE In data 21 marzo 2024 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso ed al controricorso da parte di BPM, seguito, in data 27 marzo 2024, dalla rinuncia al ricorso da parte di Sama Magazzini S.r.l., successivamente accettata da BPM. Deve dunque dichiararsi l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18580/2022 R.G. proposto da: BANCO BPM S.P.A. 8 (già RELEASE SPA) in persona del procuratore speciale, CLOTILDE DI GIULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MERCANTI (MRCGPP45S07H540C), pec: carloderrico@ordineavvocatiroma.org; - - ricorrente - contro SAMA MAGAZZINI S.R.L., FALLIMENTO GW PARTNERS S.R.L., FALLIMENTO ANDROMEDA REAL ESTATE SRL UNIPERSONALE; --intimati- e sul ricorso proposto da: SAMA MAGAZZINI S.R.L.,in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante, ENNIO SAVORITI, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO (SCGCLD62B01F839Z) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro BANCO BPM S.P.A. (già RELEASE SPA), in persona del procuratore speciale, CLOTILDE DI GIULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MERCANTI (MRCGPP45S07H540C), pec: carloderrico@ordineavvocatiroma.org; - -controricorrente- e nei confronti di FALLIMENTO GW PARTNERS S.R.L., FALLIMENTO ANDROMEDA REAL ESTATE SRL UNIPERSONALE; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 494/2022 depositata il 25/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21296/2017, rigettava le opposizioni proposte da Sama Magazzini S.r.l. avverso i decreti ingiuntivi n. 15740/2015, n. 14371/2016 e n. 18580/22, emessi dal Tribunale di Roma a favore di Andromeda Real Estate per canoni di locazione non corrisposti, ed accoglieva la domanda riconvenzionale dell’opponente, volta ad ottenere la restituzione dell’importo di euro 52.500,00, versato a titolo di deposito cauzionale.
La Corte d’appello di Roma, dopo aver dichiarato inammissibile l’intervento in appello di Release S.p.a., ora Banco BPM, che affermava di essere l’unico soggetto creditore dell’appellante Sama Magazzini, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di prime cure. La BPM ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di due motivi. Anche Sama Magazzini propone ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, formulando due motivi (ricorso incidentale). Ad esso resiste con controricorso BPM. Sono rimasti contumaci Fallimento GW Partners S.r.l., Fallimento Andromeda Real Estate S.r.l.unipersonale.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE In data 21 marzo 2024 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso ed al controricorso da parte di BPM, seguito, in data 27 marzo 2024, dalla rinuncia al ricorso da parte di Sama Magazzini S.r.l., successivamente accettata da BPM. Deve dunque dichiararsi l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera