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Decreto — n. 12914/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12914/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12914/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20961/2023 R.G. proposto da : TESCIUBA HALFALLA ALFI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato ARINIELLO CONSOLINO (RNLCSL62E09A881U),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L. e per essa, quale mandataria, DOVALUE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato IUCCI ROBERTO (CCIRRT47T08E4720) e con domicilio eletto in Roma, VIA VALADIER n. 36, presso lo studio dell’avvocato Basili Fabio; -controricorrente- nonché contro PURIM SRL, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, KISLEV REAL ESTATE SRL; -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VELLETRI n.1036/2023 depositata il 26/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12914/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TESCIUBA HALFALLA ALFI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato ARINIELLO CONSOLINO (RNLCSL62E09A881U),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L. e per essa, quale mandataria, DOVALUE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato IUCCI ROBERTO (CCIRRT47T08E4720) e con domicilio eletto in Roma, VIA VALADIER n. 36, presso lo studio dell’avvocato Basili Fabio; -controricorrente- nonché contro PURIM SRL, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, KISLEV REAL ESTATE SRL; -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VELLETRI n.1036/2023 depositata il 26/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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deduzione delle spese professionali rinuncia a pretese di salario soppressione delle prestazioni condono delle spese procedurali perdita di sostegno ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20961/2023 R.G. proposto da : TESCIUBA HALFALLA ALFI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato ARINIELLO CONSOLINO (RNLCSL62E09A881U),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L. e per essa, quale mandataria, DOVALUE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato IUCCI ROBERTO (CCIRRT47T08E4720) e con domicilio eletto in Roma, VIA VALADIER n. 36, presso lo studio dell’avvocato Basili Fabio; -controricorrente- nonché contro PURIM SRL, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, KISLEV REAL ESTATE SRL; -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VELLETRI n.1036/2023 depositata il 26/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il