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Ordinanza — n. 12904/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12904/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12904/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16041/2020 R.G. proposto da : FIOCCA ELIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GODINO FLAVIO; -ricorrente- contro MANCINI FABIO; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VELLETRI n. 1969/2019 depositata il14/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Elia Fiocca, lamentando la sussistenza di vizi nell’acquisto di una autovettura da Fabio Mancini, lo conveniva al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno derivante dalla mancata presenza nell’autovettura del compressore dell’aria condizionata e parti fondamentali diversamente da quanto pattuito. Il Giudice di pace di Maida, condannava Fabio Mancini al risarcimento del danno pari alla somma di € 2.076,33.

Regesto Legislator

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art. 342 c.p, art. 163 c.p; Ordinanza — n. 12904/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Da ciò deriva che la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, ma che essa deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione dell’ambito del riesame (Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., sez. VI, 12 dicembre 2021, n. 40560), anche attraverso argomentazioni succinte. Tale impostazione non deve essere intesa neppure nel senso di escludere qualsivoglia motivazione dall’atto di appello o di escluderne in toto la pars costruens poiché, in tal caso, si prospetterebbe una ipotesi di inammissibilità per carenza degli elementi costitutivi del gravame, stabiliti con richiamo all’art. 163 c.p.c.

Parole chiave

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vendita a titolo di autotutela contratto di compravendita di veicoli stato difettoso del veicolo incompetenza territoriale garanzia del venditore azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 342 c.p
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.
art. 163 c.p
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16041/2020 R.G. proposto da : FIOCCA ELIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GODINO FLAVIO; -ricorrente- contro MANCINI FABIO; -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VELLETRI n. 1969/2019 depositata il14/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Elia Fiocca, lamentando la sussistenza di vizi nell’acquisto di una autovettura da Fabio Mancini, lo conveniva al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno derivante dalla mancata presenza nell’autovettura del compressore dell’aria condizionata e parti fondamentali diversamente da quanto pattuito. Il Giudice di pace di Maida, condannava Fabio Mancini al risarcimento del danno pari alla somma di € 2.076,33.

2. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 416/2011 depositata in data 14/11/2019, in accoglimento del gravame proposto dal Mancini, dichiarava nulla la sentenza n. 144/2009 resa dal Giudice di Pace di Maida, rimetteva la causa al giudice di prime cure, assegnando altresì alle parti un termine di sei mesi per la riassunzione.

3. Riassunta la causa in primo grado, il Giudice di Pace di Maida dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Velletri che rigettava la domanda poiché infondata e non provata.

4. Avverso tale sentenza veniva proposto appello presso il Tribunale di Velletri che, con la sentenza n. 1969 del 14 novembre 2019, accoglieva l’impugnazione incidentale proposta dal Mancini e dichiarava la inammissibilità del gravame principale del Fiocca, rigettando anche la richiesta di risarcimento del danno.

5. Avverso tale pronuncia il Fiocca propone ora ricorso per cassazione,sulla base di un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., dolendosi che il giudice dell’appello abbia erroneamente dichiarato l’appello inammissibile pur in presenza della chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza del giudice di prime cure e delle mosse ragioni di contrapposizione, non essendo viceversa necessaria la redazione di un progetto alternativo di sentenza. 7.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza affermato, citando un precedente giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte, che i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare in appello i poteri tipici del giudizio di primo grado, e che il richiamo alla motivazione di cui all’art. 342 c.p.c. [ così come novellato dall’art. 54, comma 1, lett.

a) del d.l. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella l. n. 134 del 7 agosto 2012] non implica che le parti vengano investite dell’onere di stesura della motivazione paragonabile a quella del giudice nel procedimento decisorio, essendo sufficiente, in nome del principio di razionalizzazione del processo civile e, conseguentemente, del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che il giudice venga posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della censura proposta. Nel fare ciò, la parte appellante non necessita di rispettare talune forme sacramentali, ovvero vincolanti, tantomeno di effettuare il c.d. taglia e cuci o il ricorso alla redazione di un c.d. progetto alternativo di decisione.

Da ciò deriva che la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, ma che essa deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione dell’ambito del riesame (Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., sez. VI, 12 dicembre 2021, n. 40560), anche attraverso argomentazioni succinte. Tale impostazione non deve essere intesa neppure nel senso di escludere qualsivoglia motivazione dall’atto di appello o di escluderne in toto la pars costruens poiché, in tal caso, si prospetterebbe una ipotesi di inammissibilità per carenza degli elementi costitutivi del gravame, stabiliti con richiamo all’art. 163 c.p.c.

Da tale norma, infatti, sebbene riferita all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, è possibile delineare i criteri di redazione dell’atto di appello, in quanto compatibili con la sua funzione, tra cui spicca l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Del resto, il giudizio di appello è un mezzo di impugnazione a critica libera, pertanto è ancor più necessario che l’atto sia sufficientemente motivato. Orbene, nella specieil giudice del gravame è incorso in errore (cfr.

Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199) là dove ha nell’impugnata sentenza affermato (pag.

4) che , pur avendo prospettato gli errori del primo giudice, nell’atto di appello non risultassero formulateproposte alternative di decisione.

8. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Velletri , che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione . C assa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , al Tribunale di Velletri , in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di