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Ordinanza — n. 12838/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12838/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12838/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20184/2021 R.G. proposto da : D'ALBA ANNA RITA, domiciliata per legge in Roma, alla piazza Cavour presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocatoPASTORE LUIGI (PSTLGU56A10A185U) , con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,alla via PO n .12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) e TOFFOLETTO ALBERTO (TFFLRT60E06F205C), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 10/2021 depositata il08/01/2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12838/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : D'ALBA ANNA RITA, domiciliata per legge in Roma, alla piazza Cavour presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocatoPASTORE LUIGI (PSTLGU56A10A185U) , con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,alla via PO n .12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) e TOFFOLETTO ALBERTO (TFFLRT60E06F205C), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 10/2021 depositata il08/01/2021.

Parole chiave

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diritto a un difensore credito contestato opposizione al precetto esecutivo assegno bancario diritto bancario caso di garanzia bancaria
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20184/2021 R.G. proposto da : D'ALBA ANNA RITA, domiciliata per legge in Roma, alla piazza Cavour presso la Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocatoPASTORE LUIGI (PSTLGU56A10A185U) , con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,alla via PO n .12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) e TOFFOLETTO ALBERTO (TFFLRT60E06F205C), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 10/2021 depositata il08/01/2021.

R.g. n. 20184 del 2021; Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 02/05/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Considerato che: Anna Rita D’Alba impugna, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 10 in data 8/01/2021; risponde con controricorso Unicredit S.p.a.; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi d’impugnazione, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; datali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente e non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia con accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p.q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazion