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Decreto — n. 12769/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12769/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12769/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23633/2023 R.G. proposto da : CARBONE ANGELO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO GENNARO (SPSGNR69A06G190I) -ricorrente- contro SANTELIA ARMANDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PIROZZI FLORA (PRZFLR84M51G309T) e dall'avvocato VISCOLO VINCENZO (VSCVCN82S16H931W) -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI OTTAVIANO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoD’AVINO SERGIO (DVNSRG77L15F924D ) -controricorrente- nonché contro ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2017/2023 depositata il 05/05/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12769/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARBONE ANGELO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO GENNARO (SPSGNR69A06G190I) -ricorrente- contro SANTELIA ARMANDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PIROZZI FLORA (PRZFLR84M51G309T) e dall'avvocato VISCOLO VINCENZO (VSCVCN82S16H931W) -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI OTTAVIANO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoD’AVINO SERGIO (DVNSRG77L15F924D ) -controricorrente- nonché contro ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2017/2023 depositata il 05/05/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato dispensa dal versamento delle spese spese di difesa competenza di autorizzare la spesa spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2017/2023 depositata il 05/05/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23633/2023 R.G. proposto da : CARBONE ANGELO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO GENNARO (SPSGNR69A06G190I) -ricorrente- contro SANTELIA ARMANDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PIROZZI FLORA (PRZFLR84M51G309T) e dall'avvocato VISCOLO VINCENZO (VSCVCN82S16H931W) -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI OTTAVIANO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoD’AVINO SERGIO (DVNSRG77L15F924D ) -controricorrente- nonché contro ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2017/2023 depositata il 05/05/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Esclusa la rilevanza della comunicazione del decesso del ricorrente e respinta la richiesta di interruzione, essendo di scolastica nozione l’inapplicabilità di tale istituto nel giudizio di cassazione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso