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Ordinanza — n. 12753/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a procedural order's placement of lawyer fee deduction clauses due to a clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12753/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a clerical error in a previous order regarding the placement of clauses concerning lawyer fee deductions. The appellant argued that the text regarding the deduction of costs for their lawyers was incorrectly positioned within the operative part of the order. The court accepted this claim, noting the clear intent to include the deduction clause and ruling that the error was merely a typographical slip susceptible to correction.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A clerical error in the placement of operative clauses regarding the deduction of legal fees from court costs constitutes a valid ground for correction under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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clerical error correction procedural order amendment lawyer fee deduction court costs allocation typographical slip Italian civil procedure operative part correction condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Massimo De Mattia; –ricorrente – contro Valentino Angelo; –intimato – Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
«Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 288 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
art. 93 cod. proc. civ
3299/2019 del 18 dicembre 2019, dopo aver dato atto in motivazione del diritto dei suoi difensori (ossia degli stessi predetti professionisti) alla distrazione delle spese, avendo essi «reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.», ha così statuito nel dispositivo in ordine ai capi accessori:
art. 391-bis cod. proc. civ
Massimo De Mattia; –ricorrente – contro Valentino Angelo; –intimato – Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod.
art. 288 c.p
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
24946/2021, depositata il 15 settembre 2021,sia corretto nei termini di cui al dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438;
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24843/2022R.G. proposto da Pascale Maria Assunta, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria A. Chiarizio (p.e.c. indicata: mariachiarizio@pecstudio.it ) e dall’Avv. Giulio Russo (p.e.c. indicata: giuliorusso@pecstudio.it), con domicilio eletto in Roma, via Fara Sabina, n. 2 , presso lo studio dell’Avv. Massimo De Mattia; –ricorrente – contro Valentino Angelo; –intimato – Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ.avverso la ordinanza n. 24946 /20 21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15 settembre2021;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 202 3 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che Maria Assunta Pascale, con il patrocinio degli avvocati Maria A. Chiarizio e Giulio Russo, propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 24946 /20 21 , depositata il 15 settembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti da Angelo Valentino, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3299/2019 del 18 dicembre 2019, dopo aver dato atto in motivazione del diritto dei suoi difensori (ossia degli stessi predetti professionisti) alla distrazione delle spese, avendo essi «reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.», ha così statuito nel dispositivo in ordine ai capi accessori:

«condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. «Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati Maria A. Chiarizio e Giulio Russo»; posto che, in motivazione, è chiaramente espressa la volontà del Collegio di dar corso alla richiesta distrazione delle spese, l’errore segnalato, e del quale si chiede la correzione, consiste nella dislocazione operata nel dispositivo della frase «con distrazione, etc. » dalla sede sua propria in prosecuzione del capoverso relativo al regolamento delle spese ed alla loro liquidazione, al capoverso successivo relativo alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002;

Angelo Valentino non svolge attività difensiva in questa sede; con ordinanza interlocutoria n. 23020 del 28/07/2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della parte personalmente, essendo decorso oltre un anno dal deposito dell’ordinanza corrigenda; adempiuto all’incombente è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; ritenuto che il ricorso merita di essere accolto; dal testo dell’ordinanza corrigenda emerge chiaramente l’errore nei termini indicati dal ricorrente, evidentemente imputabile a mero lapsus calamie certamente suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.; il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanzadi questa Corte n. 24946/2021, depositata il 15 settembre 2021,sia corretto nei termini di cui al dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438;

Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213)

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 24946/2021, depositata il 15 settembre 2021, sia corretto come segue: ─ là dove, al primo capo di condanna, è scritto «condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge», deve aggiungersi, in prosecuzione, «con distrazione in favore degli avvocati Maria A. Chiarizio e Giulio Russo»; ─ là dove, al secondo capo di condanna, è scritto « Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati Maria A.

Chiarizio e Giulio Russo», deve eliminarsi l’inciso finale: « con distrazione in favore degli avvocati Maria A. Chiarizio e Giulio Russo». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terz