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Ordinanza — n. 12736/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding ten-year prescription period for designated company's recovery action against uninsured driver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12736/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Verardi's appeal against the Court of Appeal's confirmation of his liability to reimburse Generali Italia for an uninsured vehicle accident. The lower courts held that the designated company's recovery action is governed by a ten-year prescription period rather than the standard two-year period applicable to direct damage claims. The Supreme Court affirmed this ruling, stating that the qualification of the interruption act and the specific ten-year term are matters of fact and law reserved for the trial court's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 29, co. 1, L. n. 990/1969; Art. 21514 SS.UU. 2022: The recovery action by a designated company under the Road Victims Guarantee Fund is an autonomous legal action subject to a ten-year prescription period, and the determination of acts interrupting this period remains within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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prescription period designated company Road Victims Guarantee uninsured vehicle recovery action interruption of prescription autonomous legal action assicurazione infortuni obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 29, co. 1, L. n. 990/1969
2 del medesimo art. 29, riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art.
Art. 1387 c.c.
Art. 1703 c.c.
Art. 1393 c.c.
Art. 1399 c.c.
Art. 2721 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2935 c.c.
1399 e 1324 c.c.) oltreché delle disposizioni di ordine pubblico sulla prescrizione estintiva (art. 2935 c.c.)” (v.
Art. 2947 c.c.
Art. 2697 c.c.
Con conseguente inosservanza, oltre che dell’art. 2697 c.c., pure della “normativa sugli atti non negoziali (artt.
Art. 2697 c.c., comma 2
Con conseguente inosservanza, oltre che dell’art. 2697 c.c., pure della “normativa sugli atti non negoziali (artt.
Art. 2946 c.c.
Art. 19 L. n. 990/1969
Art. 26 L. n. 990/1969
Con conseguente inosservanza, oltre che dell’art. 2697 c.c., pure della “normativa sugli atti non negoziali (artt.
Art. 29 L. n. 990/1969
2 del medesimo art. 29, riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. V, Ord., 15 dicembre 2023, n. 35153
Cass. civ., Sez. V, Ord., 15 dicembre 2023, n. 35153; Cass.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31 maggio 2021, n. 15140
35153; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31 maggio 2021, n. 15140; Cass.
Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 20 giugno 2022, n. 19767
15140; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 20 giugno 2022, n. 19767).
Cass. civ., SS.UU., 7 luglio 2022, n. 21514
Cass. civ., SS.UU., 7 luglio 2022, n. 21514).
Cass. civ., Sez. V, 22 gennaio 2024, n. 2160
ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, 22 gennaio 2024, n. 2160; Cass.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1924
2160; Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1924; Cass.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 17 gennaio 2024, n. 1769
1924; Cass. civ., Sez. III, Ord., 17 gennaio 2024, n. 1769;
Cass. civ., Sez. II, Ord., 3 gennaio 2024, n. 112
Cass. civ., Sez. II, Ord., 3 gennaio 2024, n. 112; Cass.
Cass. civ., Sez. V, 28 dicembre 2023, n. 36248
112; Cass. civ., Sez. V, 28 dicembre 2023, n. 36248).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9289/2022 R.G. proposto da : VERARDI GIUSEPPE VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL PIANETA GIOVE, 92, presso lo studio dell’avvocato GALIANI MARINA che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 252, presso lo studio dell’avvocato MICELI MARIKA che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2603/2021depositata il 14/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La presente controversia trae origine da un incidente stradale causato da Giuseppe Verardi, conducente e proprietario di autovettura priva di copertura assicurativa. Generali Italia s.p.a., già Ina Assitalia s.p.a., nella sua qualità di Impresa designata conveniva in giudizio il Verardi per sentirlo condannare al rimborso per quanto liquidato in occasione del sinistro. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 149/2019 accoglieva la domanda di Generali e condannava il Verardi al pagamento in favore della società della somma di euro 110.617 oltre al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale rilevava che l’azione di regresso prevista dall’art 29, co. 1, della L. n. 990 (applicabile ratione temporis) era stata accordata all’impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed era pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale. Tale azione si differenziava da quella prevista dal co. 2 del medesimo art. 29, riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5 c.c..

Riteneva, inoltre, in relazione all’eccepita prescrizione decennale, che la lettera inviata da Clavis Srl fosse idonea a interrompere la prescrizione in quanto non era stata contestata la posizione di rappresentante di Clavis bensì solo il suo potere di porre in essere atti interruttivi della prescrizione per conto di Generali.

2. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2603 del 14 ottobre 2021, ha confermato la sentenza impugnata.

3. Propone ricorso per cassazione Giuseppe Vittorio Verardi con 5 motivi illustrati da memoria.

4. Generali Italia s.p.a., in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1.Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1703, 1393, 1399, 2721, 2727, 2935, 2947, comma 2, 2946 e 2697 c.c., nonché degli artt. 19, 26 e 29 legge n. 990/1969. Si duole che la c orte d’appello abbia erroneamente ritenuto generica l’eccezione sull’esistenza di un idoneo mandato tra Clavis e Generali, quando invece tale eccezione comprendeva “necessariamente anche la sussistenza e la validità giuridica di una legittima «posizione di rappresentante» del mandatario” (v. p. 6-7 ricorso principale).

Generali non avrebbe dato la prova di tale mandato, per cui, in suo difetto, la lettera del 29 agosto 2013 di Clavis sarebbe priva di ogni valenza interruttiva della prescrizione. 5.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1703, 1393, 2697, 2721, 2727, 2935, 2947, comma 2, 2946 e 2697 c.c., nonché degli artt. 19, 26 e 29 legge n. 990/1969 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Lamenta essersi erroneamente ritenuto sussistente il mandato nonché l’idoneità della lettera del 29 agosto 2013 a realizzare l’effetto interruttivo della prescrizione, essendo a tal fine insufficiente la mera dichiarazione unilaterale del mandatario di agire in nome proprio e per conto di un terzo, ancorché quest’ultimo intenda approfittarne. 5.3.Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1703, 2697, 1324, 1399, comma 2, 2936, 2935, 2947, comma 2, 2946 c.c., nonché degli artt. 19, 26 e 29 legge n. 990/1969 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Lamenta l’erroneità della pronuncia di retroattività della ratifica dell’atto compiuto dal falsus procurator, avendo la Corte d’appello giudizialmente ritenuto integrata la sussistenza del mandato a fronte di un comportamento univoco e concludente del mandatario/incaricato. Mentre la ratifica di un atto di costituzione in mora compiuto dal falsus procurator sarebbe contraria alla normativa sulla prescrizione estintiva di ordine pubblico. 5.4.Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1703, 1393, 1399, comma 2, 1324, 2721, 2727, 2936, 2935 e 2947, comma 2, c.c., nonché degli artt. 19, 26 e 29 legge n. 990/1969 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

S duole dell’erroneità della decisione per aver ritenuto integrato il mandato da un comportamento unico e concludente posto in essere dalla Clavis, quando invece quest’ultima non sarebbe titolare di alcun diritto e non avrebbe offerto la prova della sussistenza di un idoneo mandato. Lamenta essersi erroneamente ritenuta idonea la ratifica ad opera di controparte dell’operato del falsus procurator Clavis dopo l’intervenuta prescrizione estintiva del diritto azionato dalla stessa Generali. Con conseguente inosservanza, oltre che dell’art. 2697 c.c., pure della “normativa sugli atti non negoziali (artt. 1399 e 1324 c.c.) oltreché delle disposizioni di ordine pubblico sulla prescrizione estintiva (art. 2935 c.c.)” (v. pp. 16-17 ricorso principale). 5.5.

Con il quinto motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 n. 5, 2935 e 2947, comma 2, c.c., nonché degli artt. 19, 26 e 29 legge n. 990/1969 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso de quo la prescrizione decennale, trattandosi di azione di regresso ex lege, quando invece, rientrando la fattispecie nell’ipotesi di surrogazione legale disciplinata dall’art. 1203, comma 1, n. 5, c.c., il termine di prescrizione sarebbe quello biennale. A supporto di tale tesi, parte ricorrente richiama alcune pronunce di questa Corte che, sebbene antecedenti ad altre, sarebbero a suo avviso più corrette, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, a cui la questione sulla natura giuridica dell’azione recuperatoria proposta dall’impresa designata dal F.G.V.S. e, quindi, sul termine di prescrizione (decennale o biennale) applicabile, è stata rimessa con ordinanza interlocutoria n. 18802/2021.

6. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili. Va anzitutto osservato che la relativa formulazione si infrange contro i requisiti a pena d’inammissibilità prescritt i all’art. 360, 1° comma nn. 3e 4, c.p.c. Onere che non può ritenersi assolto dalla mera indicazione delle norme che si assumono violate, dovendo il ricorrente, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, motivatamente dimostrare l’errore del giudizio di diritto, attraverso l’esame del contenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata.

In tale iter, deve indicare perché le statuizioni sarebbero in contrasto con il precetto normativo. Ove ciò non avvenga, questa corte regolatrice non può adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1918; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 12 gennaio 2024, n. 1346; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 dicembre 2023, n. 35425; Cass. civ., Sez. II, Ord., 21 novembre 2023, n. 32320; Cass. civ., Sez. II, Ord., 20 ottobre 2023, n. 29237; Cass. civ. Sez. I, Ord., 12 luglio 2023, n. 19822, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 20 dicembre 2022, n. 37257; Cass. civ., SS. UU., 28 ottobre 2020, n. 23745). Le censure di parte ricorrente non vanno al di là dell’elencazione dei precetti normativi, riportati nella sola epigrafe, ma non specificamente comparati ai capi della decisione impugnati. In tal modo, si risolvono in doglianze assertive e ridondanti, perché reiterate per ciascun motivo, senza evidenziare appunto quali sarebbero, in relazione a ciascuna norma elencata, gli errori nel giudizio di diritto in cui sarebbe incorso il giudice del merito e quindi perché le relative statuizioni non sarebbero conformi alle previsioni di legge.

In secondo luogo va osserva to che le formulate doglianze sono inammissibili in quanto, a fronte della formulata denunzia di violazione di norme di diritto, esse in realtà si sostanziano nella mera richiesta di un diverso accertamento del fatto operato dalla corte d’appello, in tal modo involgendosiun’indagine non rientrante però nei limiti strutturali e funzionali del giudizio di cassazione. Del resto, nel caso di specie, una simile indagine è preclusa dall’art. 348 ter c.p.c., ricorrendo un’ipotesi di c.d. doppia conforme (v. Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1° settembre 2023, n. 25640;

Cass. civ., Sez. II, Ord., 19 luglio 2023, n. 21230). De pari deve dirsi con riferimento alle cause relative alla sussistenza di un rapporto di mandato tra Generali Italia e Clavis, idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto di credito nei confronti del signor Verardi (cfr. pp. 11-12 sentenza impugnata n. 2603/2021). Questo perché, tali doglianze non sono conformi alla giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie analoghe a quella in esame, ha affermato che il mandato per la costituzione in mora o l’interruzione della prescrizione non necessita di forma scritta, potendo financo “risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, a rappresentare al terzo che l’atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti” (cfr.

Cass. civ., Sez. VI-lav., Ord., 5 marzo 2020, n. 6366; Cass. civ., Sez. lav., 3 febbraio 2017, n. 2965; Cass. civ., Sez. II, 9 ottobre 2015, n. 20345; Cass. civ., Sez. lav., 26 gennaio 2006, n. 1550). E la stessa giurisprudenza, da cui non v’è ragione di discostarsi, ha chiarito che, ai fini di un’efficace costituzione in mora per conto del rappresentato, “è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (v. Cass. civ., Sez.

I, Ord., 25 maggio 2023, n. 14564; Cass. civ., Sez. VI-lav., Ord., 18 novembre 2021, n. 35302; Cass. civ., Sez. II, Ord., 10 ottobre 2018, n. 25122; Cass. civ. Sez. lav., 3 febbraio 2017, n. 2965). Nel caso in esame, la Corte d’appello, in linea con gli orientamenti illustrati, ha respinto il gravame proposto dal signor Verardi per le stesse ragioni indicate dal Tribunale, condividendole e facendole esplicitamente proprie nella motivazione, statuendo sulla base dello stesso ragionamento, la sussistenza di un rapporto di mandato tra Clavis e Generali Italia, risultante dal comportamento inequivoco dalla mandataria assunto con la lettera del 29 agosto 2013, ossia di interrompere la prescrizione del diritto di credito della mandante verso lo stesso signor Verardi.

Sotto il profilo sostanziale, la condotta assunta dalla compagnia assicurativa in sede giudiziale è confermativa della ricorrenza di tale rapporto (v. p. 12, sentenza impugnata n. 2603/2021). Orbene, non avendo parte ricorrente offerto elementi per mutare i suddetti orientamenti giurisprudenziali, le sue doglianze si appalesano inammissibili anche per inosservanza dell’art. 360 bis c.p.c. Infine, con specifico riferimento alla lettera del 29 agosto 2013, osserva il collegio come, per consolidata giurisprudenza, la questione relativa alla idoneità di un atto a produrre effetti interruttivi della prescrizione, “è rimessa all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratta al sindacato di legittimità” (v.

Cass. civ., Sez. V, Ord., 15 dicembre 2023, n. 35153; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31 maggio 2021, n. 15140; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 20 giugno 2022, n. 19767). Nella fattispecie, quindi, la qualificazione della lettera del 29 agosto 2013 come atto interruttivo della prescrizione, operata dal giudice di secondo grado, è insindacabile da questa Corte, trattandosi di un accertamento di merito. Del resto, detto giudice ha motivato la sua decisione in modo chiaro, lineare e rispettoso del c.d. “minimo costituzionale”, avendo indicato le ragioni del suo convincimento e spiegato l’iter logico-argomentativo posto alla base di tale decisione (v. p. 12, sentenza impugnata n. 2603/2021).

Su tali basi, neppure ricorre una violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo il giudice del merito attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, ma rispettato le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Invero, la censura verte piuttosto sulla valutazione che il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, 22 gennaio 2024, n. 2160; Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1924; Cass. civ., Sez. III, Ord., 17 gennaio 2024, n. 1769;

Cass. civ., Sez. II, Ord., 3 gennaio 2024, n. 112; Cass. civ., Sez. V, 28 dicembre 2023, n. 36248). In tale contesto, ogni questione relativa alla dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1387, 1703, 1393, 1399, comma 2, 1324, 2697, 2721, 2727, 2729, 2935, 2936, 2946, 2947, comma 2, c.c., nonché degli artt. 19, 26 e 29 legge n. 990/1969, può ritenersi assorbita da quanto sopra illustrato. 6.1. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia viola zione e falsa applicazione del termine di prescrizione decennale, in luogo di quella biennale.

Il motivo è infondato. Con la sentenza n. 21514/2022 le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l’azione de qua è autonoma e speciale ex lege , connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall’impresa designata dal Fondo, non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione. Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato (v. Cass. civ., SS.UU., 7 luglio 2022, n. 21514). 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 6.200,00,di cui 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessoridi legge, in favore dell a controricorrent e . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im