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Ordinanza — n. 12730/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for restitution against insurer due to lack of proof of actual premium loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12730/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Paola Donatelli's appeal against the Rome Court of Appeal's rejection of her claim for restitution of premiums. Donatelli argued the insurer failed to fulfill contractual obligations regarding agent misconduct, but the lower court found no evidence that the agent actually received the premiums or caused a financial loss. The supreme court upheld this decision, emphasizing that a claim for restitution requires proof of an actual patrimonial shift and damage, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 2049 c.c.; Where a third party claims restitution due to an agent's misconduct, the claimant must prove the agent actually received the premiums and suffered a concrete loss; absence of such proof precludes liability under the good faith principle.

Parole chiave

Generato dall'IA
restitution claim insurance agent liability proof of actual loss patrimonial shift requirement good faith principle burden of proof allocation contractual breach damages regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 2049 c.c.
art. 2049 c.c. e la sua mancanza non potrebbe intaccare la ratio della norma il cui obiettivo è la tutela del terzo.
art. 2049 c.c
Inoltre, il Giudice dell’appello avrebbe richiamato a sostegno delle sue conclusioni precedenti giurisprudenziali non corrispondenti al caso in specie e che gli unici elementi costitutivi posti dalla stessa Corte di cassazione alla base della responsabilità ex art. 2049 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29851/2020 R.G. proposto da: DONATELLI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato MARVASI TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIFFONE GIORGIO MARIA; -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, GENERALI ITALIA SPA, (già Toro Assicurazioni SPA e Alleanza Toro SPA), in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gregorio Iannotta e Alessandra Iannotta, domiciliata presso il loro studio, in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 82; -controricorrente- nonché contro CURTI STEFANO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1572/2020 depositata il 02/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA.

FATTI DI CAUSA 1. La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di Alleanza Toro s.p.a. su istanza di Paola Donatelli per il pagamento di €217.750,93. A fondamento della sua pretesa la Donatelli sosteneva che la Compagnia assicurativa non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali derivanti dalla restituzione delle somme versate per la sottoscrizione di polizze emesse dall’agenzia M10, di cui era titolare Stefano Curti, agente della compagnia Toro. La Alleanza Toro s.p.a., ora Generali Italia s.p.a., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiamando in causa a titolo di garanzia il Curti.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 14204/2013, definendo il giudizio di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo. Avverso tale pronuncia la Donatelli interponeva gravame. 2.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1572 del 2 marzo 2020, confermava la sentenza di primo grado. La Corte territoriale rigettava la domanda di ripetizione della Donatelli per mancanza di prova. Riteneva, infatti, che la domanda di ripetizione può essere accolta solo qualora il soggetto che abbia trattato con l’agente assicurativo infedele abbia fornito la prova dell’effettivo incasso dei premi da parte dell’agente in nome per conto dell’assicuratore e dell’impossessamento da parte di questi dei premi perché non riversati alla preponente.

Detta prova non è stata fornita perché non è documentato che gli assegni bancari prodotti in copia, emessi dalla Donatella all’ordine della Toro Assicurazioni Agenzia M10, siano stati effettivamente incassati dal Curti quale agente della Toro. Nessuno degli assegni emessi all’ordine di Toro assicurazioni risulta posto all’incasso da parte dell’Agenzia M10 e non vi è, quindi, prova che la Donatelli abbia subito un’effettiva perdita a causa della condotta illecita dell’agente.

3. Avverso tale sentenza Paola Donatelli propone ricorso per Cassazione sulla base di un motivo. 3.1. La Generali Assicurazioni S.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. 3.2.Tutte le parti hanno depositato memoria. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2049, 2697, 1375, 1223, 1227, 1228, 1396, 1398 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe errato nel non ritenere applicabile l’art.2049 c.c., nonostante la presenza di tutti gli elementi fondanti la responsabilità solidale della Alleanza Toro s.p.a..

In particolare, si duole la ricorrente del fatto che il Giudice del merito ha fondato le proprie conclusioni sulla sola mancanza della prova dell’effettivo incasso dei pagamenti, nonostante fossero state prodotte in giudizio le polizze quietanzate dell’agente e la copia degli assegni emessi. La dimostrazione dell’effettivo pagamento, infatti, non sarebbe secondo la ricorrente elemento fondante la responsabilità ex. art. 2049 c.c. e la sua mancanza non potrebbe intaccare la ratio della norma il cui obiettivo è la tutela del terzo. L’iter logico deduttivo della Corte d’appello sarebbe quindi in violazione non solo dell’art. 2049 c.c., ma anche dei principi di buona fede e del riparto dell’onere probatorio.

Inoltre, il Giudice dell’appello avrebbe richiamato a sostegno delle sue conclusioni precedenti giurisprudenziali non corrispondenti al caso in specie e che gli unici elementi costitutivi posti dalla stessa Corte di cassazione alla base della responsabilità ex art. 2049 c.c. sarebbero l’esistenza del rapporto di agenzia, il mancato controllo da parte della compagnia sull’operato dell’agente, l’esistenza documentata di polizze sottoscritte ed i pagamenti eseguiti in buona fede dai clienti. La Corte d’appello avrebbe quindi errato sia nel valutare come non sufficienti le prove fornite dalla ricorrente circa i pagamenti eseguiti in buona fede e sia nel ritenere che tale mancata prova potesse escludere l’applicazione dell’art. 2049 c.c. nonostante fossero presenti tutti i requisiti necessari. 5.Il motivo è infondato.

La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza ed insiste, pertanto, su di una tesi infondata in relazione alla fattispecie. Affinché si possa accogliere una domanda di ripetizione è necessario dimostrare l’esistenza di un effettivo spostamento patrimoniale e, conseguentemente, di un effettivo danno. Nel caso di specie, la Corte d’appello, nel valutare le prove prodotte dalla ricorrente ha ritenuto non raggiunta la prova circa l’effettivo incasso dei premi da parte dell’agente. In particolare, nessuno degli assegni prodotti dalla Donatelli risulta posto all’incasso.

L’unico assegno incassato, con effettivo esborso della ricorrente, risulta invece emesso personalmente in favore del Curti e senza che vi sia prova di un collegamento con la stipula di una polizza assicurativa, quand’anche fittizia: e di tale ultima conclusione va ribadita l’incensurabilità in questa sede, siccome non implausibile apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito. La Corte d’appello di Roma, quindi, ritenendo che non vi sia stata la prova di un’effettiva perdita da parte della Donatelli a causa della condotta illecita del Curti, correttamente ha rigettato la domanda di ripetizione.

Occorre anche precisare che il ricorso segnalato per connessione dal ricorrente si è concluso con ordinanza di questa Corte n. 34129/2022, di accoglimento del ricorso dell’investitore, ma per difetto di motivazione della sentenza della Corte d’appello, sicché nulla ha a che vedere con il caso di specie.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis d