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Ordinanza — n. 12443/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding unpaid goods debt extinguished by failed property sale compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12443/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected the appellant's claim that a debt for goods was extinguished by compensation against a future property sale price. The court found that the preliminary contract for the property sale did not create an immediate right to compensation because the final contract and property transfer were scheduled for a later date. Consequently, the debt remained valid and enforceable, leading to the dismissal of the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1216 c.c.; Art. 1470 c.c.: Compensation for debts requires the existence of both claims at the time of the act; a future obligation contingent on a subsequent contract does not extinguish a present debt.

Parole chiave

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compensation of debts preliminary contract extinction of claims goods supply debt property sale transfer restituzione e risarcimento compensazione nel fallimento compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1216 c.c.
Art. 1470 c.c.
Art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.
art. 1209 c.c
3, c.p.c., “Violazione falsa applicazione degli art. 1209 c.c.
art. 342 c.p
in quanto Consonni non ha formulato motivo specifico di appello (art. 342 c.p.c.) avverso la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e non ha nemmeno formulato(sic)”; (ii) “viola l’art.
art. 346 c.p
342 c.p.c.) avverso la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e non ha nemmeno formulato(sic)”; (ii) “viola l’art. 346 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8295/2020 R.G. proposto da: FUMAGALLI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MEDAGLIE D ’ ORO 202, presso lo studio dell’avvocato SARACENI STEFANIA (CF: SRCSFN65P41G224X), che larappresenta e difende unitamente all’avvocato AULETTA ANDREA (CF: LTTNDR68A09F839L) - R icorrente - Contro CONSONNI LEGNAMI SNC, elettivamente domiciliatain ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE (CF:CTIDNL55T14H501J), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARIO ALBERTO ALFREDO (CF:

FRRLRT72D07F205M), GENTILE GIANLUCA (CF: GNTGLC67H06B639S) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n.3592/2019depositata il 28/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La società Consonni Legnami s . n . c . , esponendo di aver emesso a carico della società Fumagalli Costruzioni s.r.l. fatture per il pagamento di fornitura di merci rimaste insaldate, ottenne dal Tribunale di Como il decreto ingiuntivo n. 179/2014, per l’importo di euro 120.000,00=, oltre interessi e spese di giudizio.

2. Avverso il decreto ingiuntivo Fumagalli Costruzioni s.r.l. promosse opposizione chiedendone la revoca, sostenendo che il saldo della fornitura di euro 120.000,00 fosse stato pagato tramite compensazione del credito di pari importo vantato dalla Fumagalli Costruzioni s.r.l. quale corrispettivo a questa dovuto a titolo di prezzo pattuito con un contratto preliminare di compravendita di un bene immobile.

3. Con sentenza n. 1098/2016 il Tribunale di Como accolse l’opposizione e, per l’effetto, revocò il d.i., rilevando che i crediti relativi al corrispettivo di merci fornite alla Fumagalli si erano estinti per compensazione con il credito di quest’ultima concernente una somma di pari entità costituita dal prezzo dell’immobile oggetto del preliminare di compravendita concluso tra le parti, nel quale era previsto il pagamento del prezzo mediante compensazione tra il credito della promittente venditrice e quello della promittente acquirente.

4. Avverso tale pronuncia Consonni Legnami interpose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Milano.

5. Fumagalli Costruzioni (nel frattempo posta in liquidazione) si costituì chiedendo il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata).

6. Con sentenza n. 3592/2019, depositata in data 28/8/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello di Consonni Legnami e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Fumagalli Costruzioni in liquidazione a pagare in favore di Consonni Legnami l’importo di euro 122.413,67, oltre interessi.

7. Avverso la predetta sentenza Fumagalli Costruzioni propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui Consonni Legnami resiste con controricorso.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione falsa applicazione degli art. 1209 c.c. nonché degli artt 324, 342 e 346 c.p.c”, sostenendo che la statuizione di primo grado con la quale venne accertata l’intervenuta compensazione è passata in giudicato perché sul punto non è stato formulato motivo di appello e non è stata nemmeno riproposta domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per la fornitura di merci azionata nel giudizio monitorio.Più specificamente, a detta della ricorrente, la condanna da parte della sentenza di appello al pagamento del corrispettivo per la fornitura di merci: (i) “viola l’art.324 c.p.c. in quanto Consonni non ha formulato motivo specifico di appello (art. 342 c.p.c.) avverso la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e non ha nemmeno formulato(sic)”; (ii) “viola l’art. 346 c.p.c. in quanto Consonni non ha ripropostoin sede d’appello la domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per la fornitura di merci (anzi, ha espressamente negato di averla mai proposta anche nel ricorso monitorio)”;(iii) “Viola gli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c. in quanto, in mancanza di appello su quella specifica statuizione, la sentenza di primo grado è passata in giudicato nella parte in cui stabilisce che il corrispettivo per la fornitura di merci era già stato pagato per compensazione” (così a p. 10 del ricorso).

2. Sull’unico motivo di ricorso . Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla sentenza gravata si ricava che Consonni Legnami ha censurato la sentenza di primo grado,sostenendo che il Tribunale di Como avrebbe comunque dovuto condannare Fumagalli Costruzioni al pagamento della somma di euro 120.000,00=, stante la documentata risoluzione ope legisdel contratto preliminare ed il mancato trasferimento della proprietà e del possesso dell’immobile promesso in vendita e conseguentemente mancato versamento del prezzo.Il che dà conto della infondatezza del motivo.

3. Solo per completezza, va osservato che l a Corte di Appello di Milano, nel riformare la sentenza del Tribunale, ha affermato che: (i) i diritti di credito in funzione del cui soddisfacimento Consonni Legnami ha chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo risultano quelli asseritamente sorti in seguito all’esecuzione del contratto di fornitura di merci, e per il relativo corrispettivo; (ii) Fumagalli in liquidazione, nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, ha richiamato la valutazione del Tribunale di Como relativa alla estinzione per compensazione del credito di Consonni Legnami; (iii) con il contratto preliminare intercorso tra le parti, Fumagalli Costruzioni risulta essersi obbligata a vendere a Consonni Legnami un bene immobile per il prezzodi euro 120.000,00, riguardo al quale risulta formulata la clausola secondo cui esso “verrà versato” a seguito di parziale compensazione dell’importo dovuto della società Fumagalli per la fornitura delle merci; (iv) avuto riguardo all’oggetto delle contrapposte prestazioni da effettuarsi in base al contratto preliminare di compravendita, e tenuto conto della formulazione della clausola del contratto relativa alle modalità e al termine di pagamento del prezzo, “non può ritenersi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Como, che sia stata prevista l’assunzione immediata da parte della Consonni Legnami, con la conclusione del contratto, dell’obbligazione di pagamento del prezzo e che con la conclusione del contratto sia quindi sorto il relativo diritto di credito della Fumagalli costruzioni” (p. 7 della sentenza); (v) infatti, per l’esecuzione della prestazione a carico di Fumagalli, consistente nella stipula del contratto definitivo con contestuale trasferimento della proprietà, risulta fissato il successivo termine del 30/09/2012; (vi) la clausola relativa allemodalità di pagamento del prezzo non poteva essere intepretata nel senso che l’esecuzione di tale pagamento fosse stata prevista al momento della conclusione del contratto preliminare, essendo stati mantenuti la proprietà ed il possesso del bene oggetto del contratto preliminare in capo alla promittente venditrice, e non esistendo alcuna clausola da cuirisulti manifestata la volontà delle parti di stabilire un termine anticipato di pagamento del prezzo rispetto al trasferimento della proprietà del bene; (vi) poiché il termine per la stipula del contratto definitivo con contestuale trasferimento della proprietà è scaduto senza che venisse concluso il contratto definitivo di compravendita, e risulta manifestata la volontà di Consonni Legnami di considerare risolto il contratto preliminare, va riconosciuta l’esistenza in capo Consonni Legnami dei diritti di credito relativi alla fornitura delle merci, non estintosi per compensazione.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato, stante l’infondatezza dell’unico motivo su cui si fonda.

5. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate , in ragione del contrastante esito del giudizio di merito e della peculiarità delle questioni trattate

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a ti