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Decreto — n. 12437/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12437/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12437/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19504/2023 R.G. proposto da : VENTURA ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA GIANNI (FRRGNN63M23C539F) -ricorrente- contro COMUNE DI GIMIGLIANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.464/2023 depositata il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 29/04/2024 IL

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12437/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : VENTURA ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA GIANNI (FRRGNN63M23C539F) -ricorrente- contro COMUNE DI GIMIGLIANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.464/2023 depositata il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 29/04/2024 IL

Parole chiave

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mancato versamento dell'anticipo spese contumacia opposizione al precetto esecutivo canoni non corrisposti divieto di pagamento condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19504/2023 R.G. proposto da : VENTURA ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA GIANNI (FRRGNN63M23C539F) -ricorrente- contro COMUNE DI GIMIGLIANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.464/2023 depositata il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 29/04/2024 IL