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Decreto — n. 12436/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12436/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12436/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20743/2023 R.G. proposto da : CONSORZIO MAXI, in persona del rappresentante in atti indicato, nonché PODINI GIANCARLO, in proprio e nella qualità indicata in ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA (BVLCLL67A66D458S), rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLUCCI LUIGI FILIPPO (PLCLFL39L28A944Z) -ricorrenti- contro FINTECNA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAETANO DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (FRSPQL57P13H501V),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2589/2023 depositata il 07/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12436/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CONSORZIO MAXI, in persona del rappresentante in atti indicato, nonché PODINI GIANCARLO, in proprio e nella qualità indicata in ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA (BVLCLL67A66D458S), rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLUCCI LUIGI FILIPPO (PLCLFL39L28A944Z) -ricorrenti- contro FINTECNA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAETANO DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (FRSPQL57P13H501V),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2589/2023 depositata il 07/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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ripetibili identità dei crediti prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria causa di carattere pecuniario indigenza finanziaria imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20743/2023 R.G. proposto da : CONSORZIO MAXI, in persona del rappresentante in atti indicato, nonché PODINI GIANCARLO, in proprio e nella qualità indicata in ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA (BVLCLL67A66D458S), rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLUCCI LUIGI FILIPPO (PLCLFL39L28A944Z) -ricorrenti- contro FINTECNA S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAETANO DONIZETTI, 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE (FRSPQL57P13H501V),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2589/2023 depositata il 07/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe poste a carico dei ricorrenti, nelle qualità dichiarate e tra loro in solido per la prospettata identità di posizione processuale e, per il tenore della presente pronuncia, non potendo qui risolversi alcuna questione sul punto specifico;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 29