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Decreto — n. 12430/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12430/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12430/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19393/2023 R.G. proposto da : GALLO MIRCO, ROSSETTO ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoSURACE MICHELE (SRCMHL74M12F104D) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO N. 12., presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n.1310/2023 depositata il 14/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12430/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GALLO MIRCO, ROSSETTO ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoSURACE MICHELE (SRCMHL74M12F104D) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO N. 12., presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n.1310/2023 depositata il 14/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali spese di esecuzione rinuncia al dibattimento orale controprestazione versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19393/2023 R.G. proposto da : GALLO MIRCO, ROSSETTO ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoSURACE MICHELE (SRCMHL74M12F104D) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO N. 12., presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n.1310/2023 depositata il 14/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 29/0