Decreto — n. 12429/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12488/2023 R.G. proposto da : RUSSO GIUSEPPE VALENTINO, elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO FABIO (CCRFBA53E06L259Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAIATI MASSIMO (CTAMSM67M24A515J) -ricorrente- contro CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A., elettivamente domiciliato in RENDE VIA GIOVANNI XXIII, 43, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA LUIGI (CRVLGU81H10D122X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12429/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RUSSO GIUSEPPE VALENTINO, elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO FABIO (CCRFBA53E06L259Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAIATI MASSIMO (CTAMSM67M24A515J) -ricorrente- contro CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A., elettivamente domiciliato in RENDE VIA GIOVANNI XXIII, 43, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA LUIGI (CRVLGU81H10D122X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12488/2023 R.G. proposto da : RUSSO GIUSEPPE VALENTINO, elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO FABIO (CCRFBA53E06L259Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAIATI MASSIMO (CTAMSM67M24A515J) -ricorrente- contro CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A., elettivamente domiciliato in RENDE VIA GIOVANNI XXIII, 43, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA LUIGI (CRVLGU81H10D122X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv.
Prof. Giovanni ARIETA -controricorrente- e contro BROGNO ALDO, -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.340/2023depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, previa compensazione di un terzo,a favore di ognuna in Euro 1 . 435 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/04