Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12429/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12429/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12429/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12488/2023 R.G. proposto da : RUSSO GIUSEPPE VALENTINO, elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO FABIO (CCRFBA53E06L259Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAIATI MASSIMO (CTAMSM67M24A515J) -ricorrente- contro CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A., elettivamente domiciliato in RENDE VIA GIOVANNI XXIII, 43, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA LUIGI (CRVLGU81H10D122X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12429/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RUSSO GIUSEPPE VALENTINO, elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO FABIO (CCRFBA53E06L259Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAIATI MASSIMO (CTAMSM67M24A515J) -ricorrente- contro CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A., elettivamente domiciliato in RENDE VIA GIOVANNI XXIII, 43, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA LUIGI (CRVLGU81H10D122X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
compensazione nel fallimento conseguenze del ritiro rinuncia all'eredità retrocessione di credito restituzione delle prestazioni condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Giovanni ARIETA -controricorrente- e contro BROGNO ALDO, -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.340/2023depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12488/2023 R.G. proposto da : RUSSO GIUSEPPE VALENTINO, elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO FABIO (CCRFBA53E06L259Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAIATI MASSIMO (CTAMSM67M24A515J) -ricorrente- contro CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A., elettivamente domiciliato in RENDE VIA GIOVANNI XXIII, 43, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA LUIGI (CRVLGU81H10D122X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Prof. Giovanni ARIETA -controricorrente- e contro BROGNO ALDO, -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.340/2023depositata il 16/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, previa compensazione di un terzo,a favore di ognuna in Euro 1 . 435 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/04