Decreto — n. 12428/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11726/2023 R.G. proposto da : GIARRAPUTO PIETRO, elettivamente domiciliato in MENFI VIA RISORGIMENTO 91 TER, presso lo studio dell’avvocato ALAGNA ANTONINO (LGNNNN79A01F126V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDIARIA SAI S.P.A. OGGI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, GASSIRA' GRAZIA PIERA, BONANNO LEONARDO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1990/2022depositata il 01/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte costituita; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12428/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GIARRAPUTO PIETRO, elettivamente domiciliato in MENFI VIA RISORGIMENTO 91 TER, presso lo studio dell’avvocato ALAGNA ANTONINO (LGNNNN79A01F126V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDIARIA SAI S.P.A. OGGI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, GASSIRA' GRAZIA PIERA, BONANNO LEONARDO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1990/2022depositata il 01/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte costituita; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11726/2023 R.G. proposto da : GIARRAPUTO PIETRO, elettivamente domiciliato in MENFI VIA RISORGIMENTO 91 TER, presso lo studio dell’avvocato ALAGNA ANTONINO (LGNNNN79A01F126V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDIARIA SAI S.P.A. OGGI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, GASSIRA' GRAZIA PIERA, BONANNO LEONARDO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1990/2022depositata il 01/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata allaparte costituita; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 27/04/2024. Il Presidente D