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Ordinanza — n. 12273/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against insurance company's indemnity order for failure to settle claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12273/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Generali Italia S.p.A. against the Second Instance Court's decision ordering the insurer to indemnify the liable party. The lower court found that the insurer, having received the lawsuit summons, failed to appear in court and instead offered a settlement proposal without notifying the liable party, thereby breaching its contractual obligations. The court upheld this finding, citing established jurisprudence that the appellate court's interpretation of the contract was coherent and within the bounds of legal reasoning, refusing to re-evaluate the factual reconstruction made by the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1914, 1915 cod. civ.; The insurer's failure to constitute itself in court after receiving the summons, coupled with the refusal to notify the liable party of a settlement offer, constitutes a breach of the insurance contract requiring indemnification.

Parole chiave

Generato dall'IA
insurance contract breach failure to constitute omission liability indemnification obligation contract interpretation settlement proposal appellate review indennità assicurativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1914 cod. civ.
Art. 1915 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
Valle in considerazione del valore della causa in rapporto all’attività processuale espletata; la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24/12/2012
civ., v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1218 e degli articoli 1362 e seguenti cod.
Art. 380 bis.1 comma 2 cod. proc. civ.
art. 1227 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3455 del 12/02/2020
civ., che del primo costituirebbe specificazione nell’ambito del contratto di assicurazione; l’affermazione decisoria della Corte territoriale è, peraltro, del tutto coerente con le risultanze di causa e con la giurisprudenza di questa Corte (di cui Cass. n. 3455 del 12/02/2020 Rv.
Cass. n. 14648 del 11/06/2013
657100 –01 costituisce espressione di risalente orientamentoe in precedenza si veda Cass. n. 14648 del 11/06/2013 Rv.
Cass. n. 14355 del 14/07/2016
Cass. n. 2465 del 10/02/2015
640551 – 01), in quanto (Cass. n. 2465 del 10/02/2015 Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15070/2021 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al lungotevere della VITTORIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI (RTAGNN52R15H501U) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente– contro ASUR MARCHE AREA VASTA N.2, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato p e r le g ge in ROMA, alla PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERRA ALESSANDRO (SRRLSN58E23E463I), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO ANCONA n. 341/2021depositata il 23/03/2021 .

R.g. n. 15070 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore:C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/02/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Rilevato che la ASUR Marche Area Vasta n. 2 (in seguito ASUR) venne convenuta in giudizio dai familiari di Ulderico Tittarelli, ricoverato presso un proprio ospedale dopo un incidente stradale e ivi deceduto, e trasmise l’atto di citazione alla Generali Assicurazioni S.p.a. che ne era l’assicuratrice in una , per quota, con Inassitalia S.p.a. (che tuttavia aveva ceduto il ramo d’azienda alla stessa Generali, cosicché Inassitalia S.p.a., verrà assolta dalla domanda della ASUR); la Generali Assicurazioni, senza negare di avere ricevuto l’atto di citazione, non si costituì in giudizio (e altrettanto fece anche l’ASUR), e rifiutò, in corso della causa degli eredi Tittarelli contro ASUR, nella quale non era costituita, senza alcunché comunicare alla ASUR, una proposta transattiva dei familiari del deceduto, per la liquidazione di un importo di centomila euro, mentre essa stessa ne aveva in precedenza formulata una per sessanta o settantamila euro; la causa instaurata d a gli eredi d i Umberto Tittarelli fu esitata dal Tribunale di Ancona con la condanna,nei confronti dell’ASUR, al pagamento di oltre seicentomila euro; l’ASUR affermando di essere venuta a conoscenza della decisione sfavorevoledella causa soltanto all’esito della notifica del precetto, al quale prestò adempimento, chiese, quindi, al Tribunale di Ancona la condanna della Generali e dell’Inassitalia per mala gestio; la domanda venne rigettata dal Tribunale di Ancona, nei confronti di entrambe le società convenute (in particolare nei confronti dell’Inassitalia S.p.a. per la detta cessione di ramo d’azienda) e venne, viceversa, accol ta la domanda riconvenzionale R.g. n. 15070 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore:C.

Valle proposta dalla Generali S.p.a. ai sensi degli artt. 1914 e 1915 cod. civ.; la ASUR Marche propose appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 341 del 23/03/2021, ha accolto l’impugnazione e ha, quindi, condannato la Generali S.p.a. a tenerla indenne dalla condanna in favore degli eredi del Tittarelli; avverso la sentenza n. 341 del 23/03/2021 ricorre, con atto affidato a quattromotivi, la Generali Assicurazioni S.p.a.; risponde con controricorso la ASUR Marche; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni; la sola ricorrente Generali Italia S.p.a. ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Considerato che i motivi di ricorso di Generali Assicurazioni S.p.a. censurano come segue la sentenza d’appello: primo motivo, per vizio di cui al n. 4 dell’ art. 360 , comma 1, cod. proc. civ., n ullità della sentenza di appello per non avere rilevato il giudicato interno formatosi sulla parte della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata dalla compagnia assicurativa, il motivo, suscettibile nella prospettiva della ricorrente, di causare di p e r se’ l’annullamento senza rinvio della pronuncia di appello, censura la mancata rilevazione da parte della Corte di Appello del giudicato interno formatosi sulla parte della sentenza di primo grado, non impugnata dall’ASUR, che ha deciso sulla domanda riconvenzionale formulata da Generali; secondo motivo, per vizio di cui al n. 5 dell’ art. 360 , comma 1, cod. proc. civ., o messa valutazione di due fatti storici oggetto di discussione e aventi carattere decisivo ai fini dell’accertamento R.g. n. 15070 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore:C.

Valle degli obblighi di diligenza a carico di Generali, il motivo censura la sentenza d’appello per non aver e essa valutato due fatti storici , quali la richiesta di cartella clinica del Tittarelli alla ASUR e la proposta transattiva che, ove esaminati, avrebbero modificato l’accertamento sulla rilevanza degli inadempimenti a carico delle parti; terzo motivo, per vizio di cui al n. 3 dell’ art. 360 , comma 1, cod. proc. civ., v iolazione e ( o ) falsa applicazione degli articoli 1227, 1453 e 1914 cod. civ. per avere la Corte di Appello ponderato l’inadempimento dell’ASUR, bilanciandolo con il presunto addebito a carico dell’assicuratore, nell’ottica della risoluzione del rapporto, anziché in quella di esclusione del nesso causale con il pregiudizio, in particolare i l motivo censura l’erronea applicazione dei principi che attengono alla risoluzione del contratto per inadempimento di entrambe le parti, in luogo d e i princip i che sovrintendono l’analisi sull’efficienza causale della condotta che il danneggiato assicurato avrebbe dovuto tenere per limitare, o finanche escludere, il pregiudizio; quarto motivo per vizio di cui al n. 3 dell’ art. 360 , comma 1, cod. proc. civ., v iolazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 1218 e degli articoli 1362 e seguenti cod. civ. sotto diversa p rospettiva, avendo la Corte di Appello indebitamente esteso l’obbligazione a carico dell’assicuratore, sulla scorta di una lettura illegittima della polizza, anche alla valutazione circa la convenienza o meno di una offerta transattiva pervenuta all’assicurato, il motivo deduce l’erronea applicazione della disciplina della responsabilità contrattuale fondata su una illegittima interpretazione del dato letterale della polizza assicurativa; le prospettazioni censorie non sono meritevoli di favorevole seguito, per quanto di seguito esposto;

R.g. n. 15070 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore:C. Valle il primo motivo è infondato, il giudicato, interno, secondo la prospettazione della compagnia assicuratrice, non si è formato, perché la Corte d’Appello ha preso in esame la domanda riconvenzionale della Generali Italia S.p.a. e l’ha rigettata o, meglio, ha ritenuto tale rigetto implicito dall’accoglimento dell’appello proposto dalla ASUR Marche , e comunque ha specificamente pronunciato su di essa a pag. 11, richiamando la domanda riconvenzionale come proposta in primo grado e che era stata accolta dal Tribunale, così, testualmente statuendo:

« Il secondo profilo dell'appello è, per così dire, "a rime obbligate", se non proprio assorbito dalle considerazioni sin qui fatte. Riguarda infatti il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla Generali S.p.A., come all'inizio descritta…»; la Corte territoriale ha reso, pertanto, adeguata e esplicita motivazione sulla domanda riconvenzionale (ossia: riconvenzionale svolta dalla convenuta Assicurazioni Generali spa e conseguentemente dichiarava, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 cc, che l’ASUR non aveva diritto all’indennità prevista nella polizza assicurativa.) proposta dalla Generali Italia S.p.a. in primo grado, ritenendola assorbita (Cass. n. 17219 del 09/10/2012 Rv. 624092 - 01)quale conseguenza dell’accoglimento dell’appello; il secondo motivo è, al pari del primo, infondato: ifatti di cui al motivo quali la richiesta di cartella clinica alla ASUR e la proposta transattiva avanzata sono ininfluenti ai fini dell’impianto motivazionale della Corte d’appello, ossia anche se fossero stati presi in considerazione, e al di là della discrasia dei tempi di conoscenza della proposta transattiva, essi nulla avrebbero potuto mutare in punto di inadempimento della Generali Italia S.p.a. in ordine alla mancata presa in carico della causa; in particolare, la cartella clinica d i Umberto Tittarelli venne richiesta all’ASUR nel 2011 o comunque alla fine dell’anno 2010, R.g. n. 15070 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore:C.

Valle quando la causa presupposta, ossia di risarcimento dei danni, era in fase di chiusura dell’istruttoria, cosicché un intervento in causa dell’ASUR a quel punto non le avrebbe comunque consentito di esplicare alcuna utile difesa, né peraltro viene chiarito, nel ricorso, per quale ragione la compagnia assicuratrice non abbia in alcun modo interloquito con l’ente sanitario pubblico pur essendo perfettamente a conoscenza degli sviluppi della lite; il fatto relativo alla conoscenza della proposta transattiva pure risulta essere stato valutato dalla Corte d’Appello, essendovi, se del caso, soltanto una discrasia sui tempi di conoscenza, insuscettibile, tuttavia, di poter mutare l’esito della controversia in quanto comunque la Generali Italia S.p.a. non spiega per quale ragione l’essere venuta conoscenza della proposta transattiva durante i termini di cui all’art.183 cod. proc. civ. , ossia nella fase anteriore all’apertura dell’istruttoria, avrebbe potuto comportare un div erso esito della causa, posto che ella, in ogni caso, poteva ancora decidere con pienezza di cognizione, di aderire o meno alla proposta e porre, in tal modo, fine alla causa in via stragiudiziale, senza attendere l’ulteriore sviluppo della controversia; il terzo motivo pone censure relative alla valutazione dell’inadempimento compiuto dalla Corte d’ A ppello , ma si muove nell’ambito della proposizione di censure di merito e non di una vera e propria critica argomentata ed è, per questo versante, inammissibile; il motivo, in punto di diritto, si riduce a una pura e semplice contrapposizione della valutazione della diversa valenza dell’inadempimento della compagnia assicuratrice, che, la prospettazione censoria, cerca di sposta re nel diverso ambito dell’attenuazione o elisione del contributo causale, richiamando, del tutto impropriamente, il disposto dell’art. 1227 cod. civ. e l’art. R.g. n. 15070 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore:C.

Valle Pag. 7di 8 1914 cod. civ., che del primo costituirebbe specificazione nell’ambito del contratto di assicurazione; l’affermazione decisoria della Corte territoriale è, peraltro, del tutto coerente con le risultanze di causa e con la giurisprudenza di questa Corte (di cui Cass. n. 3455 del 12/02/2020 Rv. 657100 –01 costituisce espressione di risalente orientamentoe in precedenza si veda Cass. n. 14648 del 11/06/2013 Rv. 626586 - 01 ) al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità; il quartomotivo è infondato , in quanto si limita a un richiamo generico delle norme sull’interpretazione del contratto, in un’ottica di mera contrapposizione e non di critica argomentata e non spiega in quale modo una diversa lettura avrebbe potuto fare venire meno l’obbligazione contrattuale e scriminare il comportamento omissivo dell’assicuratrice e peraltro tenta di attribuire, impropriamente, a questo giudice di legittimità il compito, proprio del giudice di merito, dell’interpretazione del contratto sulla base delle risultanze di fatto della causa (Cass. n. 14355 del 14/07/2016 Rv. 640551 – 01), in quanto (Cass. n. 2465 del 10/02/2015 Rv. 634161 – 01 ) « il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati»; il ricorso è, in conclusione, infondato e deve, pertanto, essere rigettato; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo , R.g. n. 15070 del 2021 Ad. 19/02/2024; estensore:C.

Valle in considerazione del valore della causa in rapporto all’attività processuale espletata; la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 . 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor