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Decreto — n. 12263/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12263/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12263/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12263/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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correzione di errore materiale revisione di una decisione risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo errore nella commisurazione della pena sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6393/2022depositata il 13/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9085/2023 R.G. proposto da : FULITANO DANIELA, SALATINO CLAUDIO, GANGEMI SAMANTHA, SACCANI ANDREA MARIO UGO, MACALUSO ROSALBA, VANNINI FRANCESCA, ZIDDA GRAZIA, elettivamente domiciliati in Palermo p.zza Virgilio , 4, presso lo studio dell’avvocato PINELLI GIUSEPPE (PNLGPP77S05G273O) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, elettivamente domiciliato in Padova Riviera Tito Livio, presso lo studio dell’avvocato VISENTIN SABRINA (VSNSRN65B56I595O) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TONIOLO ROBERTO (TNLRRT67D28F382U), SALA MARIKA (SLAMRK67B51G843N) -controricorrente- nonché contro UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE, elettivamente domiciliato in ANCONA CORSO GIUSEPPE MAZZINI 156, presso lo studio dell’avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO (LCCLSN68M28A271R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, UNIVERSITÀ TOR VERGATA, ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6393/2022depositata il 13/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore di ciascuna delle part i controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.236,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito per le parti difese dalla difesa erariale e oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeper le altre due. Così deciso in Roma,