Decreto — n. 12258/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9202/2023 R.G. proposto da : CIOBOTARU EMANUELA, ROTARU ANDREEA DIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATI LUIGI (SLVLGU67S27D005T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA BARBERIA 22, presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI MARIA (GRZMRA71L50A944H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CONTI FABRIZIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1154/2023depositata il 15/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12258/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, previa compensazione per la metà,liquida in Euro 2.671,5 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/04/2024.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9202/2023 R.G. proposto da : CIOBOTARU EMANUELA, ROTARU ANDREEA DIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATI LUIGI (SLVLGU67S27D005T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA BARBERIA 22, presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI MARIA (GRZMRA71L50A944H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CONTI FABRIZIO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1154/2023depositata il 15/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che si liquida no come in dispositivo, previa compensazione della metà in ragione dell’atteggiamento di desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, previa compensazione per la metà,liquida in Euro 2.671,5 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/04/2024.