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Decreto — n. 12246/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12246/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12246/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che alcuno dei ricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualiquanto al secondo ricorso e che esse si liquida no come in dispositivo , previa compensazione della metà, atteso l’atteggiamento di desistenza dal giudizio, mentre quanto al primo ricorso non è luogo a provvedere;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12246/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualiquanto al secondo ricorso e che esse si liquida no come in dispositivo , previa compensazione della metà, atteso l’atteggiamento di desistenza dal giudizio, mentre quanto al primo ricorso non è luogo a provvedere;

Parole chiave

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anticipi delle spese ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese di difesa rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6146/2022depositata il 05/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7045/2023 R.G. proposto da : MOROSINI PAOLA, PISTOLLATO LUISA, PIANGIAMORE MICHELE CONCETTO, POTO ROBERTO, PATRITO ARMANDO, NERI LUCA MARIA, DE NOBILI GIULIA, RUSSO ANTONIO, PELLERANO BASTIANA, RIZZO RAFFAELE CARLO, SARTORIO GIOVANNA, PAONE ANTONIO, NARDI PIER GUIDO, PADOVANI PAOLO, PRISCO ROSARIO VINCENZO ERNESTO, RINALDI GABRIELE, MUROLO GAETANO, SIRACUSA GIUSEPPINA, SEMERARO LUCA, SGRO MARIO, SCICCHITANO RAFFAELE, SIERVO SANDRO, SIMONELLI MARIA IMMACOLATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, P, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, -intimati- e sul ricorso proposto da:

PELLEGRINO COSTANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, P, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6146/2022depositata il 05/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che alcuno dei ricorrenti abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualiquanto al secondo ricorso e che esse si liquida no come in dispositivo , previa compensazione della metà, atteso l’atteggiamento di desistenza dal giudizio, mentre quanto al primo ricorso non è luogo a provvedere;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente Pellegrino al pagamento, in favore dell e resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.076,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04/2024. Il Presidente Dottor Raffaele Gaetano Antonio Frasca