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Decreto — n. 12224/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12224/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12224/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, quanto al ricorso proposto con il ministero dell’Avv. Tortorella, mentre non è luogo a provvedere sulle spese quanto al ricorso proposto con il ministero dell’Avv.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12224/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, quanto al ricorso proposto con il ministero dell’Avv. Tortorella, mentre non è luogo a provvedere sulle spese quanto al ricorso proposto con il ministero dell’Avv.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di procedura parte al procedimento uguaglianza delle parti onorari legali procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5379/2023 R.G. proposto da : CITRO AMODIO, ASLANI GHODRATOLLAH, DEL GENIO FRANCESCO, FERRARA ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA N. 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso proposto da: D'ANIELLO ANNA MARIA, BADIA DOMENICO MOSHE, CROCCO GIOVANNA, DE PASQUALE PIETRO, DE MASI SALVATORE, BOZZI PIA MARIA, DI CHIARO GIUSEPPE, CAPRI NORBERTO, FERRAIOLO NICOLINA, BATTIMIELLO MAURIZIO, DE BLASIO ELVIO, BALDI GERMANO, AGNANO CAMILLO, CRETI' MARCELLO, DI PAOLO CARLO, DEL PLATO GIACOMO, BUDILLON ALESSANDRO MARIA, FERRARI LUCIA GIOVANNA EMMA, BENTIVOGLIO PASQUALE, DE ROSA NICOLA, ESPOSITO LEANDRO, FREGA FRANCESCO, BIONDI LORITA, AUCIELLO ANTONIO, DE ROSA PAOLO, CAMERLINGO FRANCESCO, BOVENZI ANTONIO, SALVIONE GERARDO, DE SIO LUDOVICA, IORIO LUIGI, RUSSO DOMENICO, NATALE NICOLA, MASTELLONE FRANCESCO SAVERIO, PONTILLO PASQUALE, GRELLA PASQUALE, DE SIO MARICA, ROMANO ANNAMARIA, RESCIGNO ANTONIO, SANTARSIERE ALDO, GENOVESE MARIA DOLORES, GALASSO STEFANO, FRUSCIANTE ANTONIO, GIRONDA ANNA, MERCOGLIANO ANTONIO, MINGIONE MICHELA FILOMENA, IADICICCO LUIGI, GHIDELLI FERDINANDO, SCHIAVONE VINCENZO, IELE ADDOLORATA, GARGIULO ALBA, JABLONSKI LILIANA IRENE, FALIVENE ROSITA, DE SIO VINCENZO, INCOLLINGO CARMINE, MEDIATORE ELISA, POTI FRANCESCO, RICCIUTI LAMONEA MARIA ROSARIA, GAGLIONE MICHELA, TAFURO FELICE, SCOGNAMIGLIO FRANCESCO, ZAPPULLA ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrentesul secondo ricorso, intimata rispetto al primo - nonchécontro le altre parti rispettivamente indicate nei due ricorsi, rimaste intimate avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.3675/2022depositata il 01/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrenti di entrambi i ricorsi abbianochiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, quanto al ricorso proposto con il ministero dell’Avv. Tortorella, mentre non è luogo a provvedere sulle spese quanto al ricorso proposto con il ministero dell’Avv.

Amoruso, atteso che le parti intimate non hanno svolto tempestiva difesa o non l’hanno svolta affatto;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione con riguardo ad entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorella al pagamento, in favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così decis