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Decreto — n. 12221/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12221/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12221/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12221/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti al pagamento, in favore dell e Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04/2024.

Parole chiave

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accollo delle spese anticipo delle spese spese d'esecuzione dispensa dal versamento delle spese spese legali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4725/2023 R.G. proposto da : PIZZORUSSO VINCENZO, PICA ROBERTA, PILON FABIO, PODETTA STEFANO, PIU MARIANO, POLITO GIUSEPPE, POGGI GIANLUCA, PIZZOLANTI GIUSEPPE, PILEGGI CAROLINA, PIRRONE FRANCESCO, PORRECA FABIO, PITTAU MARIA RITA, PICONE GIUSEPPE, PRIVITERA MARIA RITA ALFIA, QUATTROCCHI MAURIZIO ANTONIO, RAVAGNAN PATRIZIO, RAMPINELLI CRISTIANO, QUARENGHI CARLO, PUGLIA FRANCESCO, RAO FABRIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4787/2022depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti al pagamento, in favore dell e Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04/2024.