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Decreto — n. 12212/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12212/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12212/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CHELINI N.5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLARICERCA, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4718/2022depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12212/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali spese accessorie assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3983/2023 R.G. proposto da : DE ROBERTIS CARMELA, BALDINI FRANCESCA, ANCIONE MARIA, CUCCUINI MARIA CRISTINA, AZZARO EMANUELA, CINQUE MADDALENA, BERTONA PAOLA MARIA, BALDI PATRIZIA, GALASSO SALVATORE, MAMMOLITI TERESA, GRAZIANI MARIA, MARASCO MARIA NICOLETTA, MASONI PATRIZIA, PISANTI MARIA ANTONIETTA, FORTUNATO VINCENZA, FORMISANO ROSARIA RITA, ROMPINEVE SORBELLO ROSAMARI', LA ROSA GIUSEPPE, FONTANA CARLA, PALERMO ERNESTA, DI GAETANO PIER LUIGI, GIRONE PAOLO, NERI PATRIZIA, TORRE GIULIANO, ZUCCA GIUCCA GIANFRANCO, SCAGLIA MARIA LAURA, SAVIGNI FERDINANDO, SASSI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D.

CHELINI N.5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLARICERCA, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4718/2022depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti la parte ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04/