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Decreto — n. 12201/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12201/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12201/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12201/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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spese di esecuzione cooperazione all'adempimento titolo esecutivo per i crediti non contestati prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese controprestazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3972/2022depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1461/2023 R.G. proposto da : FLORA MARCO-ERNESTO, elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI (FRLLGU51C12A509J) rappresentato e difeso dall'avvocato PERULLI ADALBERTO (PRLDBR61H30L736X) -ricorrente- e sul ricorso proposto da: FARMESCHI MARCO, FAZIO MARIA ROSARIA, FARRUGGIA PIERO, FEDELE FRANCESCO, FAVERO GIANCARLO, FLORA PIER GIUSEPPE, FERRETTI MARIA CRISTINA, FLORIO MASSIMO, FERRARI MARIAROSA, FIORANI GIUSEPPE MARIA, FERMANI GABRIELLA, FINESSI RICCARDO, FERRETTI MARCUS, FIORINI DORIANA, FLACCO LEVINO, FINOCCHIARO CONCETTA CORRADA, FERRARIO ANTONELLA, FICILI BARTOLOMEO, FRASCARO EUGENIO, FREGA ANGELICA ROSALBA, TOLMACHEVA ANNA, FONTANA FRANCESCO, FUCCIO SANZA' GIUSEPPE, FORTUNATO GIULIANA, FRABBONI ROBERTO, FORTINI RENZO, FUCCI CARLO, FRAIA GAETANO, FRESA UMBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3972/2022depositata il 09/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente Flora al pagamento, in favore dell e Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; Condanna solidalmente i ricorrenti difesi dall’Avv. Tortorellla al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il