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Ordinanza Interlocutoria — n. 12040/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of jurisdiction, transferring case to First Section by tabular assignment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12040/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the National Forensic Pension Fund against the Rome Court of Appeal's decision to revoke an injunction. The fund sought to overturn a lower court ruling that rejected its opposition to a collection agent's debt claim. The court determined the matter falls exclusively under the First Section's tabular jurisdiction, thereby dismissing the current appeal and remitting the case for transmission to that specific section.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 37, comma 1, lett. b) c.p.c.: When a cassation appeal involves issues exclusively assigned to a specific section by tabular allocation, the court dismisses the appeal and orders transmission to that section for jurisdictional reasons.

Parole chiave

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tabular jurisdiction cassation appeal section assignment dismissal for lack of competence transmission of case ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 37, comma 1, lett. b) c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4555/2022
Cass. n. 4555/2022 ), cui il Collegio ritiene doversi disporre la trasmissione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5871/2022 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 691, presso lo studio dell’avvocato TINELLI GIUSEPPE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIDOLFI MASSIMO; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5313/2021depositata il 19/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . Rilevato che 1. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di dell’Agente di Riscossione per la Provincia di Pesaro, per un credito immediatamente esigibile sui ruoli non riscossi. L’opposizione della società ingiunta è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5313 del 4 maggio 2021, ha riformato la sentenza impugnata ed accogliendo l’opposizione dell’Agente di Riscossione ha revocato il decreto ingiuntivo. 3.Propone ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con quattro motivi.

4. L’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, (subentrata all’agente della riscossione ingiunto nelle posizioni giuridiche per cui è causa) resiste con controricorso. Considerato che 5. il ricorso involge questioni concernenti materia assegnata tabellarmente alla Sezione Prima di questa Corte ( cfr. Cass. n. 4555/2022 ), cui il Collegio ritiene doversi disporre la trasmissione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione per competenza tabellare. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Co