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Ordinanza — n. 12020/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of lawsuit due to procedural extinction errors and awards costs to plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12020/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed the appeal against a lower court's dismissal of a lawsuit filed by David Palmieri against Fondermetal S.p.A. The lower court had incorrectly ruled that the proceedings were extinguished because the plaintiff failed to resume the case after an automatic interruption caused by a suspension of his legal practice. The Court found this reasoning flawed because the interruption was not contested, and the lower court wrongly awarded costs to the plaintiff for work performed before the interruption occurred. Consequently, the Supreme Court annulled the lower judgment and ordered Fondermetal to pay the appellate and supreme court costs to Palmieri.

Regesto Legislator

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Art. 300, 301, 305 c.p.c.; When a procedural interruption is automatic and uncontested, the court must declare extinction without awarding costs to the party whose failure to resume caused the termination.

Parole chiave

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procedural extinction automatic interruption failure to resume costs allocation legal practice suspension civil procedure law litigation expenses condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 300 c.p.c.
Art. 301 c.p.c.
Art. 305 c.p.c.
1510/2022, che, a sua volta, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., l’estinzione del giudizio promosso dallo stesso avvocato Palmieri nei confronti, segnatamente, della Fondermetal S.p.A.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
– Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
ai sensi dell’art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., non potendosi ravvisare mala fede o colpa grave nella difesa dell’anzidetta parte, già appellata e, in questa sede, controricorrente.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.
art. 305 c.p
1510/2022, che, a sua volta, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., l’estinzione del giudizio promosso dallo stesso avvocato Palmieri nei confronti, segnatamente, della Fondermetal S.p.A.
art. 301 c.p
articolo 305 c.p
1510/2022, che, a sua volta, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., l’estinzione del giudizio promosso dallo stesso avvocato Palmieri nei confronti, segnatamente, della Fondermetal S.p.A.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2308/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9501/2023 R.G. proposto da: PALMIERI DAVIDE, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro FONDERMETAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA MERISI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 1440/2023,depositata i l 04/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI. RITENUTO CHE: 1. – Con ricorso affidato a tre motivi, Davide Palmieri, avvocato, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 4 maggio 2023, che ne rigettava il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1510/2022, che, a sua volta, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., l’estinzione del giudizio promosso dallo stesso avvocato Palmieri nei confronti, segnatamente, della Fondermetal S.p.A. (non essendo stati poi evocati nel giudizio di appello gli altri originari convenuti), per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di talune condotte asseritamente illecite addebitabili alla medesima società. 2.

–La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto interessa in questa sede), osservava che:

a) il primo motivo di appello (che lamentava l’erroneità della sentenza del Tribunale per non esser stata pronunciata l’estinzione del giudizio all’udienza del 4 novembre 2020, essendo la stessa già maturata il 10 settembre 2020, avendo il primo giudice in quella data dichiarato, invece, l’interruzione del processo, per poi provvedere successivamente, con sentenza, alla declaratoria di estinzione dopo aver, a seguito di istanza della Fondermetal del 30 settembre 2021, fissato ulteriore udienza e, quindi, assunto la causa in decisione) era infondato; a.1) nei confronti dell’avvocato Palmieri era stata disposta la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione forense dal 7 marzo 2020 al 6 marzo 2021, essendosi, quindi, verificata l’automatica interruzione del processo, ex art. 301 c.p.c., con inizio della decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del processo dal 7 marzo 2020, venuto a scadere (per effetto della sospensione processuale disposta dalla legislazione emergenziale Covd-19: art. 83 del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni) il 10 settembre 2020, “senza che il processo venisse riassunto”; a.2) la Fondermetal non aveva depositato istanza di riassunzione dopo la declaratoria di interruzione del processo all’udienza del 4 novembre 2020, bensì “istanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di cui all’articolo 305 c.p.c., ossia il 10.9.2020”; a.3) il Tribunale, alla luce della finalità di detta istanza (come posto in rilievo da Cass. n. 2308/2023), aveva correttamente pronunciato l’interruzione del processo che, se pure automatica ex art. 300 c.p.c., è “provvedimento che necessariamente deve sussistere per l’operatività della norma di cui all’articolo 305 c.p.c.”; a.4) inoltre, “non ha in ogni caso recato alcun nocumento alla parte appellante” il fatto che il Tribunale “non abbia, con un unico provvedimento avente la forma dell’ordinanza ma dal contenuto decisorio, e quindi di sentenza, all’udienza del 4.11.2020, rilevato la sussistenza del verificarsi dell’evento interruttivo, la mancata riassunzione nei termini di legge di cui all’articolo 305 e la conseguente estinzione del giudizio”, giacché, con la sentenza che ha dichiarato l’estinzione, lo stesso giudice ha liquidato le spese processuali in favore della parte costituita, Fondermetal S.p.A., “con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa e limitatamente alla fase introduttiva e di studio della controversia, ossia quello effettivamente espletate poiché anteriore al verificarsi dell’evento interruttivo”, essendo stata la citazione notificata il 14 novembre 2019, mentre la sospensione dell’esercizio della professione di avvocato è stata poi disposta il 7 Marzo 2020;

b) era, pertanto, infondato anche il terzo motivo di appello (con cui si censurava l’erronea applicazione dell’art. 310 c.p.c. sul regime delle spese processuali, che avrebbero dovuto rimanere a carico della parte che le aveva sostenute); b.1 ) il Tribunale aveva, infatti, correttamente ritenuto inapplicabile l’art. 310, ultimo comma, c.p.c. per essersi l’estinzione “verificata per causa imputabile all’avvocato Davide Palmieri” e “non vertendosi in ipotesi di inattività di entrambe le parti”, essendo, oltretutto, resasi “necessaria la costituzione in data 5.3.2020 di Fondermetal (anteriore alla data di sospensione), che aveva ricevuto la notifica dell’atto di citazione in data 14.11.2019”; b.2) dunque, la mancata riassunzione del giudizio nel termine trimestrale era imputabile “esclusivamente” alla sfera giuridica dell’avvocato Palmieri, essendo soltanto dell’attore l’interesse alla prosecuzione del processo, mediante la sua riassunzione, non avendo la società convenuta “svolto domande riconvenzionali”;

c) il secondo motivo di appello (che lamentava l’erroneità della sentenza là dove aveva addebitato ad esso attore la mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa) era assorbito;

d) l’appellante soccombente andava condannato al pagamento delle spese processuali del grado in favore della società appellata, non sussistendo, però, i presupposti per la condanna dell’appellante medesimo ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., essendosi il processo di primo conclusosi con decisione in rito. 3. –Ha resistito con controricorso la Fondermetal S.p.A. 4. – Proposta dal consigliere delegato della Terza Sezione civile la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della inammissibilità dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE: 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 305 e 307 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato “l’atto di impulso processuale” depositato dalla Fondermetal S.p.A., a seguito della interruzione del giudizio all’udienza del 4 novembre 2020, “non come istanza di riassunzione, ma come istanza di estinzione del giudizio”, là dove l’ordinamento processuale prevede soltanto come atto successivo all’evento interruttivo l’istanza di prosecuzione del giudizio oppure l’istanza di riassunzione del processo, ossia soltanto atti di impulso processuale e tale, del resto, era stata considerata l’istanza di Fondermetal dal Tribunale, che aveva successivamente “fissato udienza e termine per la notifica del ricorso e del decreto (eseguito), e quindi è andato a sentenza”.

La Corte territoriale avrebbe, quindi, erroneamente applicato l’art. 307 c.p.c., poiché, essendosi il processo interrotto il 4 novembre 2020, il successivo atto di impulso processuale della Fondermetal, in data 30 settembre 2021, era intervenuto ben oltre tre mesi dall’interruzione, con la conseguenza che la stessa società, e non esso attore, doveva essere condannata a pagare le spese legali del processo estinto. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 91 e 310 c.p.c., per aver la Corte territoriale – nel confermare la statuizione di condanna di esso attore al pagamento delle spese processuali di primo grado - provveduto alla “creazione di una norma inesistente”, confondendo “l’evento interruttivo con il rimedio alla paralisi processuale” e ponendo “l’inesistente onere della riassunzione a carico solamente della parte gravata dall’evento interruttivo” e adducendo a giustificazione del regime delle spese legali la “necessaria costituzione della Fondermetal il 5 marzo 2020”. 2.1.

–I primi due motivi – da scrutinarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi –sono ammissibili (giacché, sia pure per sintesi, consentono di avere contezza dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi di ricorso: art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.) e fondati per quanto di ragione. 2.1.1. - Lo sono in riferimento alla censura – che si evince chiaramente dal tenore delle argomentazioni esposte in ricorso – che investe la statuizione di condanna alle spese processuali di primo grado, nonostante che il Tribunale abbia dichiarato l’estinzione del giudizio promosso da esso avvocato Palmieri.

Si tratta, invero, di censura che sostanzia lo stesso interesse all’impugnazione da parte del ricorrente, che – da intendersi quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (tra le molte:

Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 3991/2020). Interesse che, nella specie (come messo in rilievo anche dalla parte controricorrente), altrimenti difetterebbe rispetto all’impugnazione di una statuizione di estinzione del processo, sia pure disposta con sentenza dopo ulteriore corso processuale (seguito all’istanza con cui, in data 30 settembre 2021, la Fondermetal S.p.A. chiedeva che si procedesse alla predetta estinzione) e non già con ordinanza da adottarsi alla data del 4 novembre 2020, allorquando il termine di tre mesi dall’interruzione, di cui all’art. 305 c.p.c., era già allora maturato. 2.1.2. - Ciò posto, ha errato la Corte territoriale (cfr. sintesi al § 2 del “Ritenuto che”; pp. 8 e 9 della sentenza di appello) a ritenere corretta la condanna dell’avvocato Palmieri al pagamento delle spese processuali di primo grado disposta dal Tribunale e liquidate “limitatamente alla fase introduttiva e di studio della controversia”, ossia quelle effettivamente espletate prima del verificarsi dell’evento interruttivo, affermando che l ’ interruzione stessa fosse imputabile almedesimo avvocato Palmieri e non fosse, quindi, applicabile l’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c., “non vertendosi in ipotesi di inattività di entrambe le parti”, avendo, inoltre, l’atto di citazione notificato il 14 novembre 2019 comportato la “necessaria costituzione in data 5.3.2020 di Fondermetal”.

Va, difatti, osservato che l’estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di legge, nella specie quello stabilito dall’art. 305 c.p.c. (tre mesi dall’interruzione), è ipotesi disciplinata dall’art. 307, terzo comma, c.p.c. ed annoverata, come si desume chiaramente dalla stessa rubrica della disposizione, tra quelle di estinzione “per inattività delle parti”, così da non rilevare al riguardo quale sia stata la causa dell’interruzione. Del resto, le norme sull’estinzione del processo hanno proprio lo scopo di sanzionare l’inattività delle parti, al fine di evitare le lungaggini ipoteticamente derivanti da domande non coltivate, da attività non svolte, da ordini del giudice non eseguiti (così Cass. n. 11686/2014 e Cass. n. 14607/2020).

A sua volta, l’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c. –secondo cui “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate” - è disposizione che, nell ’ ambito del giudizio di cognizione ordinaria, si applica alle varie ipotesi di estinzione, ad eccezione di quella per rinuncia agli atti del giudizio, che è oggetto di speciale disciplina, recata dall’art. 306, comma quarto, c.p.c. (ma che nella specie non rileva). Ed è disposizione che si giustifica in ragione del fatto che nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio; interesse che non è solo quello correlato ad una statuizione sul “bene della vita”, in forza di domanda appositamente proposta (anche in via riconvenzionale), ma può essere anche quello di vedersi, per l’appunto, riconosciute le spese processuali (o una somma a titolo di art. 96 c.p.c.).

Sicché, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in più di un’occasione, che il principio fissato dall’art. 310, ultimo comma, c.p.c. non trova applicazione solo quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga, quindi, decisa con sentenza. In quest’ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. n. 533/2016;

Cass. n. 20073/2021). Nella specie, la decisione con sentenza – come emerge dalla stessa sentenza di appello (cfr. pp. 3 e 4) –non ha fatto seguito ad una “controversia in ordine alla estinzione del processo”, ma è stata disposta dal Tribunale a seguito di una istanza a provvedere in tal senso della Fondermetal e ciò “persistendo l’assenza di parte attrice”. Ne consegue che dell’anzidetto principio non ha, dunque, fatto corretta applicazione la Corte territoriale, ritenendo che fosse legittima la statuizione di condanna alle spese dell’avvocato Palmieri nonostante non vi fosse stata controversia sull’estinzione del processo e nonostante che detta condanna fosse comunque stata pronunciata per le spese “limitatamente alla fase introduttiva e di studio della controversia”, ossia proprio quelle effettivamente espletate prima del verificarsi dell’evento interruttivo, da cui è conseguita la mancata tempestiva riassunzione del processo che ne ha determinato l’estinzione. 3.

– Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., per aver la Corte territoriale respinto la domanda di condanna per lite temeraria richiesta da Fondermetal e condannato esso appellante al pagamento delle spese processuali del grado, mentre con “l’auspicato annullamento della sentenza” dovranno essere nuovamente liquidate le spese legali, in favore di esso avvocato Palmieri, con condanna della Fondermetal S.p.A. ai sensi dell’art.96 c.p.c. 3.1. –Le questioni poste con il terzo motivo (che si palesa un “non motivo”) sono assorbite dalla cassazione della sentenza in accoglimento, per quanto di ragione, delle censure sopra scrutinate. 4.

–Vanno, dunque, accolti per quanto di ragione i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. Le spese del giudizio di primo grado sono a carico delle stesse parti che le hanno anticipate. Le spese del grado di appello (nei termini indicati dalla sentenza impugnata in questa sede) e quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico della soccombente Fondermetal S.p.A., come liquidate in dispositivo (non essendo necessaria la distrazione in favore dell ’ avvocato Palmieri in quanto difensore di sé stesso).

Non sussistono i presupposti per una condanna della stessa Fondermetal S.p.A. ai sensi dell’art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., non potendosi ravvisare mala fede o colpa grave nella difesa dell’anzidetta parte, già appellata e, in questa sede, controricorrente.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi nei termini di cui in motivazione e dichiaraassorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito: a ) pone le spese processuali di primo grado a carico delle stesse parti che le hanno anticipate; b ) c ondanna la Fondermetal S.p.A. al pagamento, in favore dell’avvocato Palmieri, delle spese processuali del grado di appello e del giudizio di legittimità, che liquida, con distrazione allo stesso avvocato Palmieri: le prime in euro 2.481,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge; le seconde in