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Decreto — n. 12002/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12002/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12002/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.1917/2021 depositata il 03/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12002/2024 — snciv · Corte di Cassazione: (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.1917/2021 depositata il 03/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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termine per l'anticipo spese adempimento prima del termine spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario rispetto del termine titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.1917/2021 depositata il 03/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21286/2022 R.G. proposto da : ALBERTINI GIUSEPPE, ARGENTONI ALBERTO, BANDI GIANFRANCO, ARTESI LEONARDO VITTORIO, CONTI MARIA PAOLA, COSTANZA MARIA GIUSEPPINA, CALZOLARI LUCIANA, BLANDINO ROSARIO, CONTI RENATO, COLOMBO FABIO AMBROGIO, COLUCCI ANTONIETTA, CAVANI RITA, COLAGIURI PIER LUIGI, CONTENTO FRANCESCO, CAVALLO PASQUALE, CARRER MAURIZIO, CAPUA CLARA, DALL'OGLIO PAOLO, ZAPPALA' SEBASTIANO MARIA GIOVANNI, DIMARCO TOMMASO, VITALI UMBERTO, VISIN GIUSEPPE, CRIPPA DONATELLA, COTRONEO ENRICO, VERGA PAOLO, VERDECCHIA PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.

ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.1917/2021 depositata il 03/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti al pagamento, in favore dell e Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04