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Decreto — n. 12001/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12001/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12001/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12001/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari eccezione di compensazione spese legate all'invalidità indennità compensativa compensazione della rendita importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3628/2022depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20425/2022 R.G. proposto da : CATANIA ANTONIO, CATELLANI PAOLA, CAVALLOTTI MAURIZIO, CICOLI LUIGI, COGONI GIANFRANCO ANTONIO, COLAGEO UMBERTO, COLOTTO STEFANO, CONGIU ANTONIO, COPERCHINI CARLO ANDREA, COPPINI ANNA, CORCOS FABIO, CORCOS GABRIELE, CORNACCHIA ROSSANO STEFANO, COSTANTINO GIUSEPPE, DALLA MURA MARISA, DE BERNARDIS MARCO, DE CANDIA ANTONIO STEFANO DONATO, DE MARZI MARCO, DI DONATO ROSA, DI RENZI PAOLO, DI SILVESTRE BALDASSARRE, DINATALE FRANCESCO, DRIUSSI SILVIA, EIBENSTEIN ALBERTO, ELIA GIANFRANCO, EVANGELISTA MARILENA, FARINA GIUSEPPINA, FEDELI PIERGIORGIO, FERLANTE ANNA MARIA, FERRARO ANTONIO, MODENA ANNALISA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTEROISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3628/2022depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrenti al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04/20