Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11989/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares litigation ended due to parties' settlement agreement, dismissing appeal and awarding cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11989/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the litigation ended after the parties submitted a joint request for a settlement agreement. Although the lower court had previously declared the case extinguished, the parties later clarified their intent to obtain a formal declaration of ceased controversy with full cost compensation. The court ruled that this subsequent agreement nullified the earlier presidential decree and mandated the termination of the proceedings under established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties define a controversy during a final appeal via a conventional agreement, the court must declare the subject matter of the dispute ceased, rendering the impugned sentence ineffective between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of controversy settlement agreement final appeal procedure cost compensation nullification of decree negotiated settlement litigation termination risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31318 del 24/10/2022
Valle con richiesta delle parti di fissazione dell’udienza, o dell’adunanza camerale, deve ritenersi che sia venuto meno ogni effetto del decreto presidenziale, cosicché la decisione è rimessa al collegio giudicante (Cass. n. 31318 del 24/10/2022 Rv.
Sez. Un. n. 8980 del 11/04/2018
Cass. n. 6888 del 03/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28588/2021 R.G. proposto da : ULSS 9 SCALIGERA, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, con domicilio digitale come in atti, presso l’ avvocato DE CRISTOFARO MARCO (DCRMRC69P16B157B) e l'avvocato LOCATELLI LORENZO (LCTLNZ61M24F205O)che la rappresentano e difendono -ricorrente – contro ROSSATI SIMONETTA, MIGLIORINI VITTORE, MIGLIORINI ALESSANDRO, MIGLIORINI FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA alla via LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato ORLANDI MAURO (RLNMRA61E23H501J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCATTONI PIERLUIGI (LCTPLG63L06H501Y), con domicilio digitale come in atti -controricorrenti - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 2176/2021depositata il 23/08/2021 .

Ad. 26/01/2024; R.g. n. 28588 del 2021; est. C. Valle Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024,dal Consigliere relatore Cristiano V alle Rilevato che La Unità Locale per i Servizi Sanitari 9 Scaligera ha impugnato, con atto affidato a sette motivi di ricorso, la sentenza n. 2176 del 23/08/2021 della Corte d’appello di Venezia; hanno risposto all’ impugnazione , con un unico controricorso , Simonetta Rossati, Vittore, Alessandro e Federica Migliorini; le parti avevano depositato distinte , ma di uguale tenore letterale, istanze “per la declaratoria della cessata materia del contendere”, con compensazione delle spese per tutti i gradi del giudizio, avendo le medesime parti raggiunto un accordo transattivo a totale definizione di ogni reciproca pretesa; il Presidente titolare della Sezione Terza civile aveva, quindi, con proprio decreto n. 1300 del 11/05/2023, dichiarato l’estinzione del giudizio; le parti hanno, con atto depositato in via telematica in data 19/05/2023, denominato «Istanza congiunta per la fissazione dell’adunanza camerale», affermato che le loro istanze non potevano essere interpretate come di mera rinuncia al ricorso, bensì come volte ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio; entrambe le parti hanno depositato da ultimo memorie; considerato che l’accordo delle parti, risultante dall’atto depositato dopo la pronuncia del decreto presidenziale del 11/05/203, evidenzia chiaramente la volontà delle parti di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; a seguito dell’intervenuta espressione di un accordo volto a ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, Ad. 26/01/2024;

R.g. n. 28588 del 2021; est. C. Valle con richiesta delle parti di fissazione dell’udienza, o dell’adunanza camerale, deve ritenersi che sia venuto meno ogni effetto del decreto presidenziale, cosicché la decisione è rimessa al collegio giudicante (Cass. n. 31318 del 24/10/2022 Rv. 666072 -01); deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata la materia del contendere, in applicazione della giurisprudenzanomofilattica di questa Corte (Sez. Un. n. 8980 del l’ 11/04/2018 Rv. 650327 - 01) secondo la quale «nelcaso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso»; le spese di lite di questa fase di legittimitàe degli altri gradi di giudizio possono essere interamente compensate, avendo le parti raggiunto un accordo e formulato istanzain tal senso; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti,determinativo della perdita di efficacia della sentenza impugnata nei rapporti tra l’attuale parte ricorrente e l’attualeparte controricorrente. Ad. 26/01/2024; R.g. n. 28588 del 2021; est. C. Valle Compensainteramente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e degli altri gradi di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di