Cassation court allows appeal against insurance company for negligence in sending non-transferable checks via ordinary mail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Poste Italiane's appeal against UnipolSai, overturning the lower court's finding of liability. UnipolSai argued that sending non-transferable checks via ordinary mail without proper identification caused the loss, while Poste Italiane contended the recipient was not liable. The court ruled that voluntarily choosing ordinary mail for checks constitutes a conscious assumption of risk, establishing contributory negligence under Article 1227 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227, comma 1, cod. civ.; Art. 43 legge assegni: The voluntary use of ordinary mail for check transmission, despite available safer methods, constitutes a conscious assumption of risk by the sender, justifying a finding of contributory negligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15543/2021 R.G. proposto da : POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale EUROPA, n. 190, presso lo studio dell’avvocato STAZZI STEFANIA (STZSFN75B44E958A) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante in carica domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO (SLMMRZ56R13L219D), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – avverso la SENTENZAdella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 2443/2021 depositata il02/04/2021.
Ad. 26/01/2024 Rg. n. 15543 del 2021; est. C. Valle Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Rilevato che UnipolSai S.p.a. inviò quattroassegni, tratti sul proprio istituto di credito, emessi in favore di aventi diritto al risarcimento dei danni, a mezzo servizio postale ordinario; i detti titolivennero pagat i da Poste Italiane S.p.a. a person e non corrispondentiai creditor i effettiv i; UnipolSai S.p.a. convenne in giudizio Poste Italiane S.p.a., dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni; la domanda venne rigettata dal Tribunale; l’impugnazione, p roposta dalla compagnia assicuratrice al la Corte d’appello di Roma, è stata accolta, con sentenza n. 2443 del 2/04/2021 con condanna diPoste Italiane S.p.a. al pagamento delle somme portate dagli assegni, oltre interessi legali; avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, con un unicomotivo, Poste Italiane S.p.a. ; risponde con controricorso Unipolsai S.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 26/01/2024, alla quale il ricorso è stato rattenuto per la decisione; considerato che ritiene parte ricorrente che la sentenza impugnata abbia errato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,per violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. del 26/02/2004, in relazione all’art. 1227 cod. civ. e dell’art. 43 legge assegni, per omesso esame di un fatto decisivo, laddove non riconosce la responsabilità del mittente dell’assegno, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., per averlo inviato incautamente Ad. 26/01/2024 Rg. n. 15543 del 2021; est.
C. Valle mediante posta ordinaria e dunque in assenza di prova di un’effettiva ricezione dello stesso nelle mani del legittimo destinatario; il motivo è fondato alla stregua della giurisprudenza nomofilattica (segnatamente di Sez. Un. n. 9769 del 26/05/2020 Rv. 657884 – 01) secondo la quale «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore»; l'affermazione ora riportata, lungi dal costituire una novità nel panorama giurisprudenziale, era già in precedenza emersa (Cass. n. 24659 del 2/12/2016 Rv. 642136 -01) alla luce del principio secondo il quale:
«in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall'avente diritto, accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è, altresì, configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l'obbligo dell'identificazione del beneficiario dell'assegno. (nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della società che aveva inviato per posta ordinaria l'assegno indebitamente negoziato da terzi)»; la giurisprudenza nomofilattica sopra richiamata (Sez.
Un. n. 9679 del 26/05/2020, pagg. 14-15) ha, più specificamente, affermato che: «la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la Ad. 26/01/2024 Rg. n. 15543 del 2021; est. C. Valle trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso: quest'ultima, infatti, non è identificabile esclusivamente con il segmento terminale del processo che ha condotto al verificarsi dell'evento, ma dev'essere individuata tenendo conto dell'intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato, escludendo ovviamente quelli che non hanno spiegato alcuna incidenza su di esso, per essere stati superati da altri fatti successivi di per sé soli sufficienti a cagionarlo.
Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.»; l’orientamento è stato già ribadito da questa Corte in composizione ordinaria (Cass. n. 25517 del 21/09/2021;
Cass. n. 27579 del 28/09/2023 e Cass. n. 25866 del 5/09/202 3, in causa pressoché identica); Ad. 26/01/2024 Rg. n. 15543 del 2021; est. C. Valle la sentenza impugnata non è conforme al richiamato principio di diritto, non avendo adeguatamente valutato, alla stregua dell’art. 1227, comma 1,cod. civ., la condotta del soggetto che aveva inviato gli assegni per posta ordinaria, ossia di Unipolsai S.p.a.; il ricorso è accolto; la sentenza è, pertanto, cassata; la causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è rinviata alla Corte d’appello di Roma,in diversa composizione, che si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, inoltre,sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Romain diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit