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Ordinanza Interlocutoria — n. 11830/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands financial services contract dispute to public hearing regarding TUF formality requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11830/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the interlocutory order inadmissible and remanded the case to public hearing for further examination. The appellants argued that investment modules signed by a promoter implicitly constituted a contract with FinecoBank due to bank succession and formal receipt of funds, challenging the lower court's finding of nullity under TUF. The Court determined that the complex legal issues regarding contract identification and statutory formalities required full oral debate before a final judgment could be rendered.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 1, TUF; Art. 31, TUF: When contract identification and statutory formality requirements are contested, the case must be remanded to public hearing for complete examination of evidence and legal arguments.

Parole chiave

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financial services contract TUF formal requirements contract identification investment modules validity bank succession liability investimenti e aiuti finanziari assegno bancario responsabilità per prospetti d'emissione

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 1, TUF
Art. 31, TUF
1267/2200, resa pubblica in data 1° dicembre 2020, ha escluso che i moduli prodotti dagli appellanti fossero idonei a determinare l’instaurazione di un rapporto contrattuale con la banca appellata ed ha disatteso la pretesa di applicare l’art. 31 del d .
Art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
23 e 31 tuf in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15878/2021 R.G. proposto da: OLIVARI MAURO e MOROSI GIOVANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO OSIMANI (SMNNTN56C16G157W), pec: antonio.osimani@pec-avvocatiancona.it; -ricorrenti- contro FINECOBANK SPA, in persona del responsabile della Direzione Legale Corporate Affairs, ANDREA PEPE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI (CMCGMR50E29H501Y) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIACHIARA CAMOSCI (CMSMCH75M48F205J), FEDERICO CAMOZZI (CMZFRC46L23F205C) e MASSIMO NESPOLI (NSPMSM66M21I138S); -controricorrente- nonché contro POLITI MAURO; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1267/2020, depositata in data 1° dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Mauro Olivari e Giovanna Morosi, deducendo di aver affidato a Mario Politi la somma di euro 30.000,00, mediante assegni bancari, affinché venisse investita in strumenti finanziari creati da Ing Bank e commercializzati da Finecobank S.p.a., e successivamente, di avere versato, al medesimo scopo, altri euro 20.000,00 sempre tramite assegni bancari; di aver ricevuto solo in seguito una comunicazione della Finecobank relativa al fatto che Mario Politi non operava più come suo promotore finanziario;di avere appreso, dopo aver richiesto infruttuosamente il disinvestimento di dette somme, che nel loro portafoglio clienti risultava una perdita di euro 41,31, convenivano, dinanzi al Tribunale di Camerino, poiTribunale di Macerata, la Finecobank s .p.a. e Mauro Politi, chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro 65.000,00, comprensivo del danno morale.

Il Tribunale, con la sentenza n. 42/2015, accoglieva la domanda nei confronti di Mauro Politi che veniva condannato al pagamento di euro 50.000,00; la rigettava, invece, nei confronti di Finecobank S.p.a., poiché i due moduli di sottoscrizione dei prodotti finanziari risultavano firmati solamente da Mauro Politi, non recavano alcun riferimento alla banca convenuta né alcuna specificazione della qualità di Mauro Politi quale rappresentante della medesima. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1267/2200, resa pubblica in data 1° dicembre 2020, ha escluso che i moduli prodotti dagli appellanti fossero idonei a determinare l’instaurazione di un rapporto contrattuale con la banca appellata ed ha disatteso la pretesa di applicare l’art. 31 del d . lgs. n. 58/1998 ( TUF ) , perché non risultava speso il nome della banca.

Ha ritenuto di dover applicare, stante la mancata produzione del contratto quadro con la Finecobank, l’art. 23, comma 1, tuf, il quale impone la forma scritta a pena di nullità del contratto relativo alla prestazione dei servizi finanziari, precisando che la nullità o l’inesistenza del contratto quadro esplica i suoi effetti sugli atti di acquisto, determinandone la nullità per mancanza di causa. Mancando la prova del contratto quadro – ha sostenuto la Corte d’appello – i singoli ordini di investimento non potevano essere imputati alla banca appellata e non potevano essere ad essa ricondotti, anche perché non erano né intestati né firmati da essa , neppurenella parte destinata a individuare il soggetto collocatore.

Ha aggiunto che non poteva rilevare, a seguito delle svariate operazioni di incorporazione succedutesi nel corso del giudizio, l’appartenenza della banca appellata allo stesso gruppo di quella intestataria dei moduli. Mauro Olivari e Giovanna Morosi ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi. Resiste con controricorso Finecobank. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 tuf in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

La tesi dei ricorrenti è che, avendo essi prodotto il contratto di investimento, neppure espressamente disconosciuto da Finecobank, se non allo scopo di far rilevare che esso non era conforme a quello usato solitamente (quest’ultimo, peraltro, mai prodotto in giudizio), non si capirebbe a quale contratto quadro abbia inteso riferirsi il giudice a quo. Il modulo che Mauro Politi aveva fatto loro sottoscrivere era una fedele riproduzione dei moduli di investimento che venivano normalmente utilizzati e che Mauro Politi usava nello svolgimento della sua attività di promotore finanziarioper la Finecobank.

Aggiungono i ricorrenti che il fatto che non fosse stata rispettata la forma scritta o che vi fossero state delle irregolarità nel contratto di investimento tali da farlo ritenere nullo è un argomento a loro favore, essendo incontestato che la banca avesse incassato, almeno formalmente, il denaro consegnato a Mauro Politi, perché, se invece non avesse incassato le somme investite,avrebbe dovuto imputare a sé le conseguenze del comportamento truffaldino del suo promotore.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 tuf in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Fanno rilevare che nei moduli di investimento era presente, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, il riferimento alla banca Fineco, essendo essa succeduta a Unicredit Xelion banca S.p.a., la quale aveva acquistato l’intero capitale sociale di ING Sviluppo Finanziaria S.p.a. nonché del ramo di azienda di Ing Bank in Italia; pertanto, la dicitura sui moduli “ING” era da intendersi riferita a Finecobank. Di conseguenza, detti moduli non erano nulli e, anche qualora lo fossero stati, detta invalidità non avrebbe inciso sul diritto ad ottenere la restituzione e il risarcimento per l’investimento delle somme incassate da Mauro Politi, promotore finanziario della Finecobank all’epoca dei fatti.

3) Il Collegio rileva che la complessità delle questioni sottoposte dai ricorrenti con i motivi sopra riassunti rende opportuna la rimessione della presente causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone la trattazione in pubblica u dienza e rinvia