Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Tempio Patrizia, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Comune di Gallipoli, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment definition constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16063/2021 R.G. proposto da : TEMPIO PATRIZIA, elettivamente domiciliato in POZZUOLI VIA CAMPI FLEGREI 50, presso lo studio dell’avvocato ROSCIANO GIUSEPPE (RSCGPP45D27F839N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI GALLIPOLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato AVELLIS MARIA LUISA (VLLMLS82S43A893I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro COMUNE DI GALLIPOLI -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n.915/2021 depositata il 26/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/04/20