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Ordinanza — n. 11751/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11751/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11751/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6632/2022 proposto da: DONATO MAURIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO MAURIELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Sistina n. 121 Pec: -ricorrente - contro FASTWEB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIA DE MARCHI, ADRIANO PALA CIURLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grimaldi in Roma, via Pinciana n. 25 Pec: -controricorrente - nonchécontro TIM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO BOCCHINI il quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al seguente domicilio digitale:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11751/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Resistono con separati controricorsi la società TIM s.p.a. ( già Telecom s.p.a. ) e la società Fastweb s.p.a.

Parole chiave

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opposizione di terzo lite in materia di tariffa fornitore di servizi di telecomunicazione tecnologie dell'informazione e della comunicazione anticipo spese tardivo risarcimento contrattuale del danno
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6632/2022 proposto da: DONATO MAURIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO MAURIELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Sistina n. 121 Pec: -ricorrente - contro FASTWEB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIA DE MARCHI, ADRIANO PALA CIURLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grimaldi in Roma, via Pinciana n. 25 Pec: -controricorrente - nonchécontro TIM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO BOCCHINI il quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al seguente domicilio digitale:

Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 3223/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 3/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Cons. ANNAMOSCARINI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. Donato Mauriello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3223 del 3/9/2021, non notificata, c he accogliendo il gravame proposto dalla società TIM s.p.a. (già Telecom s.p.a. ) in relazione al la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda proposta dal Mauriello nei confronti delle società Telecom SpA (poi TIMs.p.a.) e Fastweb s.p.a.

Resistono con separati controricorsi la società TIM s.p.a. ( già Telecom s.p.a. ) e la società Fastweb s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anteriormente all’udienza il ricorrente ha depositato atto di rinunciaal ricorso, sottoscritto anche dal difensore , cui la società TIM s.p.a., in persona del legale rappresentante e con sottoscrizione anche del suo difensore, ha aderito. Non consta che abbia viceversa aderito alla rinuncia la società Fastwebs.p.a. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione nei confronti della società Tim s.p.a., senza farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 3° comma, c.p.c. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, nei confronti della controricorrente Fastweb s.p.a., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della medesima. Non sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato, atteso che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 4952 del 2024; Cass. n. 22901 del 2023; Cass. n. 25625 del 2020; Cass. n. 14782del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione nei confronti della società TIM s.p.a. D ichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società Fastweb s.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Fastweb s.p.a. Così deciso in Roma nel