Ordinanza — n. 11699/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22587/2022R.G. proposto da: DI BELLO SANDRO, DI BELLO FLAVIANA e DI BELLO CELESTINO , in proprio e quali eredi di De Santis Lucia e Di Bello Americo, elettivamente domiciliatiin Roma, Via Cola di Rienzo n. 1 80 , presso lo studio dell’avv. Roberto de Miro, che li rappresenta e dife nde, con l’ avv. Paolo Voltaggio , come da procure allegate al ricorso , domicilio digitale -ricorrenti - contro F.C. INVESTING s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Maria Maggioren. 112, presso lo studio dell’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 617 c.p, art. 342 c.p, art. 189 c.c, art. 96 c.p; Ordinanza — n. 11699/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Aparte la inestricabile commistione di ruoli (tra i fratelli Di Bello) e di censure che pervade l’intero giudizioe che rende assai ardua la lettura dell’atto , come già stigmatizzato (mutatis mutandis) dalla Corte d’appello, il ricorso in esame non si confronta compiutamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata ed è gravemente aspecifico, anche in relazione ai profili censurati ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., non risultando affatto rispettati i criteri valorizzati da consolidato orientamento giurisprudenziale(per tutte, Cass., Sez.
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22587/2022R.G. proposto da: DI BELLO SANDRO, DI BELLO FLAVIANA e DI BELLO CELESTINO , in proprio e quali eredi di De Santis Lucia e Di Bello Americo, elettivamente domiciliatiin Roma, Via Cola di Rienzo n. 1 80 , presso lo studio dell’avv. Roberto de Miro, che li rappresenta e dife nde, con l’ avv. Paolo Voltaggio , come da procure allegate al ricorso , domicilio digitale -ricorrenti - contro F.C. INVESTING s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Maria Maggioren. 112, presso lo studio dell’avv.
Vincenzo di Lauro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Transerici, Paolo Sorci e Marco Chierichini, che la rappresentano e difend ono come da procura in calce al controricorso , domicilio digitale paolo.sorci@oav.legalmail.it -controricorrente – N. 22587/22R.G. e contro BNLs.p.a. e IFIS NPL s.p.a. -intimati - avverso la sentenza n. 1849/2022della Corte d’appello di Roma, depositata in data 18.3.2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere Salvatore Saija. FATTI DI CAUSA La vicenda è stata così ricostruita in fatto nella coeva controversia tra le parti, poi definita da Cass. n. 1647/2023:
“ 1. La Banca Nazionale del Lavoro (il cui credito sarà, nelle more del giudizio, ceduto alla IFIS NPL s.p.a.), essendo munita di titolo esecutivo stragiudiziale garantito da ipoteca nei confronti di Americo Di Bello, nel 2009 iniziò l’esecuzione forzata neiconfronti del debitore.
2. Il 15 gennaio 2013 Americo Di Bello venne a mancare, lasciando quali eredi Celestino, Flaviana e Sandro Di Bello.
3. L’espropriazione immobiliare seguì il suo corso, e in particolare: -) il 16 febbraio 2015 avvenne l’aggiudicazione; -) il 14 settembre 2015 il giudice dell’esecuzione pronunciò il decreto di trasferimento; -) il 23 novembre 2016 fu dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione e chiusa la procedura.
4. Con ricorso depositato il 4.11.2015 Celestino, Flaviana e Sandro Di Bello proposero opposizione (formalmente qualificata) agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento. A fondamento dell’opposizione (dopo aver premesso che il decreto di trasferimento fu loro comunicato solo il 21 ottobre 2015) allegarono che: -) l’immobile pignorato apparteneva per 1/2 alla moglie del debitore, Lucia De Santis, deceduta quattro anni prima dell’aggiudicazione (il 4 maggio 2011); N. 22587/22R.G. la vendita aveva quindi avuto ad oggetto illegittimamente nella sua interezza un immobile che apparteneva solo in parte al debitore, invece che la sola quota di proprietà del debitore esecutato; -) nessun atto della procedura era mai stato notificato alla vedova del debitore e coerede, Lucia De Santis; -) nessun atto della procedura era stato mai notificato agli opponenti nella qualità di eredi di Lucia De Santis; solo il decreto di trasferimento era stato notificato (tardivamente) agli opponenti “nella qualità di eredi di Di Bello Americo”, e non anche nella qualità di eredi di Lucia De Santis; -) il decreto di trasferimento era stato emesso illegittimamente, in mancanza del versamento alla procedura delle somme da cui prelevare la quota a favore della comproprietaria Lucia De Santis e dei suoi eredi (essendo stato il prezzo pagato dall’aggiudicatario direttamente al creditore).
5. Con sentenza 25 febbraio 2020 n. 4033 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione. Il Tribunale osservò che la censura concernente l’omessa notifica a Lucia De Santis del pignoramento, ed ai suoi eredi “dell’avviso” ex art.599 c.p.c., “doveva essere fatta valere prima dell’aggiudicazione”. Richiamò, a sostegno di tale conclusione, la giurisprudenza di legittimità secondo cui le nullità del procedimento esecutivo anteriori alla vendita non possono pregiudicare l’acquisto dell’aggiudicatario, salvo il caso di collusione tra questi ed il creditore.
6. La sentenza (…) è stata impugnata per cassazione da Celestino, Flaviana e Sandro Di Bello, con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria. La IFIS NPL ha resistito con controricorso. La FC Investing s.r.l. (aggiudicataria) non si è difesa”. Con la citata ordinanza n. 1647/2023, questa Corte rigettò il ricorso proposto dai predetti Celestino, Flaviana e Sandro Di Bello, sicché le N. 22587/22R.G. relative statuizioni della sentenza n. 4033/2020 del Tribunale di Roma divennero definitive. Con detta ultima sentenza, peraltro, era stata anche rigettata altra opposizione esecutiva ex artt. 615 e 619 c.p.c., precedentemente proposta dal solo Sandro Di Bello (in proprio e n.q. di erede di Di Bello Americo e di De Santis Lucia) con ricorso del 22.6.2015, riunita all’opposizione agli atti esecutivi proposta da tutti gli eredi avverso il decreto di trasferimento, come s’è detto già definita in sede di legittimità.
Detta statuizione di primo grado venne appellata, in parte qua, da Sandro Di Bello, nella spiegata qualità, nonché ad adiuvandum da Celestino e Flaviana Di Bello (anch’essi in proprio e nella qualità di eredi dei predetti genitori defunti). La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1849/2022 del 18.3.2022,rigettò l’appello, ritenendolo in parte inammissibile ed in parte infondato. In particolare, la Corte territoriale rilevò che il gravame non rispettava i dettami dell’art. 342 c.p.c., conglobando doglianze e censure riferibili sia all’opposizione agli atti esecutivi (per la quale era stato già proposto ricorso per cassazione), sia all’esecuzione, e risultando perfino arduo distinguere le singole posizioni soggettive dei fratelli Di Bello, quanto alla rispettiva legittimazione e al proprio ruolo.
In ogni caso, nel merito, la Corte romana: a)riaffermò il diritto di BNL di procedere all’esecuzione forzata sull’immobile di Americo Di Bello , stante l’irrilevanza della comproprietà dell’immobile stesso ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge in comunione legale;
b) ribadì che la posizione di Americo Di Bello non era solo quella di garante/fideiussore, quanto piuttosto quella del terzo datore di ipoteca che ha garantito con quel suo bene N. 22587/22R.G. (poi pignorato) il credito della BNL, sicché tutti gli argomenti riferiti alla inesistenza, nella specie, di un mutuo fondiario e, quindi, di un titolo in capo alla banca per poter procedere anche nei confronti del coniuge in comunione, assente dal procedimento esecutivo, risultavano inconferenti; c)per l’effetto, evidenziò che la questione della omessa notifica alla comproprietaria De Santis era egualmente inconferente, fermo restando che lo stesso g.e., con ordinanza del 16.10.2015, aveva dato atto che tutte le notifiche agli eredi sia di Americo Di Bello che della De Santis erano state eseguite; d)affermò, infine, che era rimasta priva di riscontro la prospettata “collusione” tra aggiudicatario e creditore in ragione della mancata erogazione della quota in favore della comproprietaria o comunque del mancato accantonamento, tanto più che il g.e. aveva affermato il diritto della De Santis alla quota in sede di distribuzione.
Avverso tale sentenza di secondo grado (resa sull’appello avverso i capi qualificati di definizione di opposizione non formale della unitaria sentenza di primo grado i cui capi di opposizione formale sono stati oggetto del ricorso per cassazione definito con la ricordata Cass. n. 1647/2023) ricorrono ora per cassazione Celestino, Flaviana e Sandro Di Bello, nelle già spiegate qualità, affidandosi a sei motivi, cui resiste con controricorso F.C. Investing s.r.l. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Non hanno svolto difese né la BNL s.p.a., né la cessionaria del credito IFIS NPL s.p.a.La causa è stata infine trattata all’odierna adunanza camerale, per la quale le parti hanno depositato ulteriori memorie, al cui esito il Collegio ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni.
N. 22587/22R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 599, comma 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per non essere stata rilevata l’improcedibilità dell’azione esecutiva promossa contro Americo Di Bello per mancata notifica al comproprietario non debitore. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.) o, in subordine, qualora sulla questione fosse ravvisabile un implicito rigetto, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 498, 599 e 600 c.p.c.)in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. , per non essere stata dichiarata l’i mprocedibilità per mancata integrazione del contraddittorio. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia omesso esame (ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.) o, in subordine, qualora sulla questione fosse ravvisabile un implicito rigetto, violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c. , con riguardo all ’ art. 189 c.c. e a gli artt. 599, 600 e 601 c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto del fatto che l’esecuzione in discorso è stata effettuata in relazione a debiti personali di un coniuge, mediante assoggettamentoa vincolo sulla intera proprietà di bene ricadente in comunione legale. 1.4 – Con il quarto motivo si denuncia v iolazione o falsa applicazione dell ’ art. 41 T.U.B. ( a rt. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c.) , o messo esame di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) o in subordine, qualora fosse ravvisabile un implicito rigetto, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. , in relazione all'art. 41 T .
U . B . ed agli artt. 586 e 587 N. 22587/22R.G. c.p.c.), per non essere stata rilevata l’inapplicabilità delle norme speciali sull'esecuzione fondiaria in fattispecie di finanziamento ad impresa commerciale garantito da fideiussore. 1.5 –Con il quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96,commi 1 e/o 3, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , giacché non può essere temeraria – come invece ritenuto dalla Corte d’appello - la chiamata in causa di un litisconsorte necessario. 1.6 –Con il sesto motivo , infine, si denuncia o messo esame circa diversi fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c.) , con conseguente lesione del diritto del terzo comproprietario non debitore. 2.1 – In via preliminare, occorre evidenziare (come già rilevato dall’ordinanza interlocutoria) che il controricorso è stato firmato anche dall’avv.
Luca Transerici, che non risulta iscritto allo speciale albo per gli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Benché da tanto non discenda l’inammissibilità del controricorso -stante la condivisione del mandato difensivo da parte degli avv.ti Paolo Sorci e Marco Chierichini, che hannopure firmato il controricorso ed hanno autenticato la procura speciale rilasciata dalla società controricorrente -occorre comunque procedere alla segnalazione dell’occorso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, per quanto di competenza, trattandosi di questione avente rilevanza disciplinare, nonché alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, per quanto possa ravvisarsi anche di penalmente rilevante. 3.1 – Ciò posto, a d ecc ezione del quinto motivo, su cui si dirà infra , tutte le restanti censure mosse dai ricorrenti si palesano inammissibili, anzitutto per N. 22587/22R.G. violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3e 4, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
Aparte la inestricabile commistione di ruoli (tra i fratelli Di Bello) e di censure che pervade l’intero giudizioe che rende assai ardua la lettura dell’atto , come già stigmatizzato (mutatis mutandis) dalla Corte d’appello, il ricorso in esame non si confronta compiutamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata ed è gravemente aspecifico, anche in relazione ai profili censurati ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., non risultando affatto rispettati i criteri valorizzati da consolidato orientamento giurisprudenziale(per tutte, Cass., Sez.
Un., n. 23745/2020); inoltre, quanto alle censure relativea pretesi plurimi vizi di omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 , c.p.c. ( di cui ai motivi 2, 3, 4 e 6), esse si rivelano inammissibili sia perché riferite a circostanze non definibili quali fatti fenomenici (i soli il cui omesso esame può rilevare a quei fini), siaai sensi dell’art. 348-ter, ult. comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis),trattandosi di doppia conforme in facto . Né i ricorrenti hanno indicato al riguardo – com’era loro onere (v.
Cass. n. 26934/2023) – che le ragioni poste a base della decisione di primo grado fossero diverse dal quella poste a fondamento della sentenza d’appello, qui impugnata. 3.2 –A tanto deve aggiungersi che la gran parte delle censure poste dai motivi in esame (tutti, tranne il quinto), attengono al quomododell’esecuzione: così è , infatti,per la pretesa mancata notifica degli avvisi ex artt. 599 e 498 c.p.c., per il presunto mancato versamento del prezzo,ecc. Si tratta di questioni, però, che erano state già proposte col ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale ( che infatti aveva pronunciato sia sull’opposizione formale, con N. 22587/22R.G. decisione ut supraimpugnata, sia sull’opposizione all’esecuzione, pronuncia poi appellata dai Di Bello e definita con la sentenza qui impugnata) ; s’è già visto, però, che detto ricorso è stato rigettatodalla già citata Cass. n. 1647/2023: sulle relative questioni, dunque, è sceso inevitabilmente il giudicato(in special modo, su quella afferente al sesto motivo, già oggetto del primo motivo del precedente ricorso), sicché esse non possono essere nuovamente proposte in questa sede e sono da considerare correlativamente inammissibili.
Né del resto - in relazione alla motivazione addotta dalla citata Cass. n. 1647/2023 (pp. 3 - 4) proprio sulla questione del “ mancato versamento del ricavato della vendita alla procedura e la mancata distribuzione della quota di De Santis Lucia agli eredi della stessa”, oggi appunto agitata col sesto motivo- risulta che la relativa domanda, già valutata da questa Corte inammissibile in relazione alla tempistica di proposizione, sia stata avanzata in sede distributiva e, soprattutto, se una simile domanda, così in ipotesi proposta, rientri nel confuso perimetro del giudizio che qui occupa, come da identificarsi in relazione al solo rilevante momento del ricorso introduttivo della fase sommaria.
Anche per tal verso, dunque, resta confermata la complessiva inammissibilità delle censure in esame. 4.1 –Il quinto motivo appare invece fondato. Benché sia pacifico che l’aggiudicatario possa considerarsi litisconsorte necessario solo nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto il decreto di trasferimento, o più in generale gli atti del subprocedimento di vendita (v. Cass. n. 2461/2009), la condanna ex art. 96 c.p.c. comminata dalla N. 22587/22R.G. Corte capitolina ai Di Bello per aver evocato nel giudizio di gravame la società aggiudicataria, odierna controricorrente,non è conforme a legge.
Invero,la scelta di evocare nel giudizio d’appello (inerente – almeno secumdum legem – la sola opposizione all’esecuzione) la predetta società aggiudicataria appare frutto di scelta più prudenziale e “necessitata” che temeraria, posto che l’obiettivo perseguito dai Di Bello, nella sostanza, è sempre stato quello di invalidare gli atti dell’intera procedura. In realtà, se temerarietà deve ravvisarsi, essa va semmai individuata nella inestricabile commistione dei profili di opposizione (all’esecuzione e agli atti esecutivi) in cui sono incorsi i Di Bello, e dunque nella manifestata incapacità di confrontarsi adeguatamente con le pur complesse questioniposte nei vari giudizi riuniti.
Ma si tratta di profilo ovviamente diversoda quello apprezzato dalla Corte romanae che non può ufficiosamente rilevarsi. 5.1 – In definitiva, è accolto il quinto motivo , mentre i restanti sono inammissibili. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, col rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., ferme le altre statuizioni diverse da quelle sulle spese di quel grado. Queste ultime seguono comunque la soccombenza e vanno rideterminate, a seguito della superiore statuizione, come da dispositivo, in favore delle parti appellate costituite.
Le spese del giudizio di legittimità possono invece integralmente compensarsi, attesa la reiezione di tutte le censure relative al merito della controversia. N. 22587/22R.G. P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo e dichiara inammissibile nel resto; cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., fermo il resto. Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore delle parti appellate, delle spese del grado di appello, che si liquidano per ciascuna di esse in € 12.399,00, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Compensa integralmente le spese delgiudizio di legittimità . Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Consiglio dell’Ordine de