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Ordinanza — n. 11696/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to vague arguments and failure to specify errors in judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11696/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were too general and failed to specifically address the lower court's reasoning. The appellant challenged the dismissal of a eviction notice, claiming procedural errors regarding suspension periods and lack of technical preclusion, but offered no concrete analysis of the appellate court's specific decisions. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are too general and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague legal arguments omitted specific errors procedural requirements code of civil procedure perenzione dell'esecuzione della decisione opposizione al precetto esecutivo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
considerato che 1.1 – c on il primo motivo si denunzia violazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 86 c.p
proposto da: CINGOLANI GIANCARLO, domiciliato in Roma , Piazza Cavour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
art. 586 c.p
art. 481 c.p
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23239/2022R.G. proposto da: CINGOLANI GIANCARLO, domiciliato in Roma , Piazza Cavour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. nonché rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso, dall’avv. Claudio Defilippi, domicilio digitale ; -ricorrente - contro MANCINI ROBERTO -intimato – avverso la sentenza n. 388/2022della Corte d’appello di Ancona, depositata in data 6.4.2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere Salvatore Saija;

N. 23239/22R.G. Rilevato che -con sentenza del 6.4.2022, la Corte d’appello di Ancona – previa declaratoria di ammissibilità del gravame, per aver Giancarlo Cingolani proposto un’opposizione all’esecuzione – rigettò l’appello da questi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro del 21.12.2017, che aveva appunto rigettato detta opposizione; il Cingolani aveva infatti reagito alla notifica del precetto per rilascio d’immobile intimatogli da Roberto Mancini, in forza di decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. in suo favore; nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale rilevò che il precetto non era affetto da inefficacia ex art. 481 c.p.c., come lamentato dal Cingolani, in quanto il termine di 90 giorni dalla data della sua notifica in rinnovazione (7.9.2016) era rimasto sospeso per effetto dell’opposizione proposta dallo stesso esecutato e definita con sentenza di rigetto del 18.4.2018, poi impugnata; pertanto, allorquando venne notificato il preavviso di sloggio (13.6.2017), il precetto non era perento; ancora, la Corte marchigianaribadì che la sospensione delle procedure esecutive ex art. 6 della legge n. 3/2012 doveva essere adottata dal giudice della procedura concorsuale e non dal g.e.; infine, il giudice d’appello negò la sussistenza di pregiudizialità tecnica tra il presente giudizio e quello di opposizione all’esecuzione immobiliare nel cui corso era stato pronunciato il decreto di trasferimento azionato in via esecutiva; avverso tale sentenza Giancarlo Cingolani ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’intimato Roberto Mancini non ha resistito; il Collegio ha riservato il deposito della motivazione entro sessanta giorni;

N. 23239/22R.G. considerato che 1.1 – c on il primo motivo si denunzia violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione agli artt. 481 e 624 c . p . c ., nonché o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,comma 1, n. 5 , c.p.c. , per motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della decadenza dell’atto di precetto in pendenza di opposizione e previa sospensione dell’esecuzione; 1.2 -con il secondo motivo si denunzia violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla legge n. 3/2012, e agli artt. 295 e 624 c . p . c ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 , n. 5 , c.p.c. , per motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della sospensione in pendenza di definizione del sovraindebitamento; 1.3 -con il terzo motivo, infine, si denunzia violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 112, 132, 295 , 624 e 96 c . p . c . e nullità della sentenza per omessa motivazione, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,comma 1, n. 5 , c.p.c. , per motivazione omessa ovvero apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della pregiudizialità del procedimento di opposizione sul merito; 2.1 – p reliminarmente, occorre rilevare che sulla qualificazione operata dalla Corte d’appello circa la natura dell’opposizione spiegata dal Cingolani (ritenuta quale opposizione all’esecuzione, ma avente in realtà evidente natura di opposizione agli atti esecutivi, giacché tutte le questioni agitate investono il N. 23239/22R.G. quomodo dell’esecuzione per rilascio) non è possibile tornare in questa sede, stante la mancata impugnazione sul punto e la conseguente formazione del giudicato interno; 2.2 –ciò posto, il ricorso è palesemente inammissibile; infatti, da un lato l’esposizione dei fatti è dav ver o incomprensibile quanto agli snodi cronologici e contenutistici dell’opposizione spiegata dal Cingolani; dall’altro, i motivi sono del tutto aspecifici e non si confrontano affatto con la motivazione della sentenza impugnata: tanto in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis; in particolare, i primi due motivi si segnalano per l’assoluta aspecificità, perché la Corte d’appello aveva chiaramente indicato le ragioni per cui il precetto non poteva considerarsi perento e perché il g.e. non potesse sospendere motu proprio l’esecuzione, pur in pendenza di procedura di sovraindebitamento : a dette ragioni, il Cingolaniha replicato in questa sede in forza di argomenti che si risolvono in una sterile contrapposizione dialettica, senza però spiegare esattamente in cosa siano consistiti gli errores in iudicando in cui il giudice d’appello, in tesi, sarebbe incorso; quanto infine al terzo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello ha chiaramente indicato le ragioni per cui non poteva configurarsi pregiudizialità tecnica tra il presente giudizio e quello relativo all’opposizione all’esecuzione nel corso della quale s’era formato il titolo, senza che detti argomenti siano stati specificamente criticati; 3.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile; nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimato non avendo svolto difese;

N. 23239/22R.G. in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); p. q. m. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto