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Ordinanza — n. 11619/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missing necessary co-litigant identification in execution opposition appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11619/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Angelo Afruni's appeal inadmissible because the writ of appeal failed to identify the necessary co-litigant, the third party seized. The lower court had previously ruled the execution opposition inadmissible due to functional incompetence, a decision overturned by the first instance court which found the appeal procedurally flawed. The Supreme Court held that the exact identification of necessary co-litigants is a mandatory formal requirement for the appeal itself, rendering the case unprocessable without it.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4; Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: In execution opposition appeals, the failure to precisely identify necessary co-litigants renders the appeal inadmissible as this is a substantive-form requirement that cannot be remedied by remanding the case.

Parole chiave

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execution opposition appeal necessary co-litigants inadmissibility formal defect third party seizure Cassation procedure rules opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
668669-01, ha statuito che «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art.
Art. 331, c.p.c.
3, c.p.c., l ’ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.»;
Art. 93, cod. proc. civ.
− a lla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ri- corrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore ai sensi dell’art. 93 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
art. 380-bis cod. proc. civ
− l e parti depositavano memorie ; − all’ esito della camera di consiglio, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod.
art. 102 c.p
art. 331 c.p
3, c.p.c., l ’ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.»;
art. 93 cod. proc. civ
− a lla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ri- corrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore ai sensi dell’art. 93 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023
civ.); − in proposito Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15352/2022R.G. proposto da ANGELO AFRUNI, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Rotolo , con domiciliodigitale rotolo.nicola1@oravta.legalmail.it -ricorrente - contro ROCCO CAPODIFERRO, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Grippa, con domiciliodigitale grippa.nicola@oravta.legalmail.it -controricorrente- avverso la sentenzan. 991 del 14/4/2022 del Tribunale di Taranto ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE :

− Angelo Afruni proponeva opposizione all ’ espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti da Rocco Capodiferro in forza di un assegno bancario; l’opponente contestava il diritto di agire in executivis dell’avversario perché il titolo di credito azionato era stato alterato e dato soltanto in garanzia; − s ospesa l ’ esecuzione e introdotto, dal creditore, il giudizio di merito, il giudice di pace di Taranto dichiarava inammissibile l’azione per propria incompetenza funzionale; la pronuncia era impugnata innanzi al Tribunale di Taranto, che, con la sentenza n. 991 del 14/4/2022, dichiarava la nullità della decisione di primo grado e respingeva l’opposizione;

− a vverso tale decisione Angelo Afruni proponeva – in data 10/10/2022 –ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; Rocco Capodiferro resisteva con controricorso; − i n data 21/1/2024, ravvisati profili di improcedibilità, inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso, veniva formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., una sintetica proposta di definizione del giudizio, comunicata il 25/1/2024; − prima dello spirare del prescritto termine di quaranta giorni dalla comunicazione e pur senza istanza di decisione da partedel ricorrente, veniva fissata (con decreto del 13/2/2024) l’adunanza del 17/4/2024;

− l e parti depositavano memorie ; − all’ esito della camera di consiglio, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione , perché il ricorso è inammissibile;− contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nelle opposizioni esecutive promosse all’espropriazione forzata presso terzi si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01 e successive conformi);

− ne consegue che nel ricorso introduttivo la parte è onerata di riportare l’indicazione del soggetto evocato quale terzo pignorato, che, invece, nel caso de quorisulta totalmente omessa e tale elemento non è evincibile nemmeno dalla sentenza impugnata, né dall’esame diretto degli atti di causa (compiuto da questa Corte in ragione della denuncia di nullità del procedimento exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.); − in proposito Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669-01, ha statuito che «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari)»); analogamente, in base alle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143-01, «In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità exart. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l ’ esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.»;

− a lla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ri- corrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legitti- mità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione a favore del difensore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; − non può operare, in mancanza di una richiesta di decisione da parte dell’opponente, il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 380-biscod. proc. civ.; − non sussistono, nella fattispecie, i presupposti per la condanna exart. 96, comma 3, cod. proc. civ.;

− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente, avv. Nicola Grippa le spese del giudizio di legittimità, liquidatein Euro 1. 000 ,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se do