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Ordinanza — n. 11500/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to inconsistent legal basis between first and second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11500/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's legal basis for the claim changed between the first and second instances. While the first instance court rejected the claim based on the appellant's lack of standing as the original lessee, the second instance court dismissed it on merits by finding the appellant too young and poor to be the original tenant. The Court ruled that since the appellant introduced a new defense regarding succession to the father's lease rights in the second instance, the appeal failed to challenge the reasoning of the lower court on the original facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds raised in the cassation petition differ from those presented in the lower courts' proceedings, particularly when the appellant introduces a new legal basis such as succession rights that was not contested by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal changed legal basis succession to lease inconsistent pleading cassation procedure legittimazione attiva degli eredi contratto successorio di attribuzione legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 6 of Law n. 392 of 1978
2); mentre poi, nel resto del ricorso, egli prospetta una diversa linea, cioè quella secondo cui egli sarebbe succeduto al padre nel contratto, ai sensi dell’art. 6 della legge n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5351/2021 R.G. proposto da: TINA ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTE MASSIMO (CLMMSM65A11H501I) -ricorrente- contro GAGLIANO GIOVANNI, GAGLIANO ALBERTO, GAGLIANO FRANCESCA, GAGLIANO MASSIMO e ABBATELLI AMELIA, tutti rappresentati e difes i dall ’ avvocato CAVALIERE FRANCESCO GIUSEPPE (CVLFNC73P04I396Y) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di LECCE n. 473/2020depositata il 20/08/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

R.G. 5351/2021 Cron. Rep. C.C. 22/2/2024 C.C. 14/4/2022 LOCAZIONE. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2012 Angelo Tina convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, Vito Gagliano (poi deceduto, con riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi Francesca Gagliano, Massimo Gagliano e Amelia Abbatelli), Alberto Gagliano e Giovanni Gagliano, in qualità di eredi della Sig.ra Franca Biscetti, chiedendo che fossero condannati alla restituzione dei canoni di locazioni versati in eccedenza rispetto all’equo canone, ovvero che fosse dichiarata la nullità del contratto per difetto di forma scritta.

A sostegno della domanda espose di aver stipulato nel settembre 1994, in qualità di conduttore, un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in San Vito dei Normanni di proprietà della Biscetti. Aggiunse che il canone era aumentato nel corso degli anni e che l’immobile era stato da lui restituito in data 26 gennaio 2012, previo esercizio della facoltà di recesso. I convenuti si costituirono, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’attore, sul rilievo che il rapporto locatizio era sorto nel 1994 con il di lui padre Antonio Tina e che la titolarità sarebbe spettata a quest’ultimo e non al figlio.

Durante il giudizio di primo grado, Angelo Tina introdusse, nel 2013, anche un altro giudizio innanzi allo stesso Tribunale di Brindisi, affinché fosse dichiarata la morte presunta del padre Antonio, in quanto non se ne avevano più notizie da anni. Il Tribunale di Brindisi, dopo aver escluso che Angelo Tina avesse agito in giudizio in qualità di erede del padre, vero titolare del rapporto locatizio, rigettò la domanda e condannò l’attore alla rifusione della metà delle spese di lite, compensate quanto all’altra metà.

2. Avverso detta sentenza Angelo Tina ha proposto appello chiedendo una nuova valutazione delle risultanze probatorie, affinché si dichiarasse che l’effettivo conduttore dell’immobile era lui e non suo padre, dato che Antonio Tina era scomparso dal gennaio 2003, come acclarato nella sentenza dal Tribunale di Brindisi intervenuta nelle more del giudizio di primo grado. I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello e chiedendone il rigetto. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 20 agosto 2020, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso Angelo Tina con atto affidato ad un solo motivo. Resistono Francesca Gagliano, Massimo Gagliano, Amelia Abbatelli, Giovanni Gagliano e Alberto Gagliano con un unico controricorso affiancato da memoria. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo.

Sostiene il ricorrente che il fatto storico rappresentato dalla dichiarata morte del padre Antonio Tina non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’appello di Lecce e che, se fosse stato valutato, avrebbe sicuramente portato all’accoglimento del ricorso, perché fatto decisivo. Infatti, una volta escluso che nel 1994 fosse stato Angelo Tina a stipulare il contratto di locazione, nondimeno, dopo la sentenza che ha dichiarato la morte presunta del padre Antonio Tina dal 31 dicembre 2013, il Giudice avrebbe dovuto rilevare la successione del figlio Angelo nella titolarità del contratto ai sensi dell’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dal momento che quest’ultimo, a quella stessa data, viveva abitualmente nell’immobile oggetto della locazione. 1.1.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ha affermato che la domanda giudiziale era stata proposta in primo grado dall’odierno ricorrente «sull’assunto di aver concluso personalmente nel 1994 un contratto di locazione con la sig.ra Biscetti». Ciò premesso, la sentenza ha ritenuto che tale circostanza non fosse credibile, posto che Angelo Tina era a quell’epoca appena maggiorenne e privo di un reddito, per cui difficilmente la proprietaria avrebbe accettato di locare l’immobile direttamente a lui.

Quanto, poi, al fatto che Antonio Tina non avesse più fatto ritorno a San Vito dei Normanni dopo il 1999, la Corte l’ha ritenuto privo di rilievo, trattandosi di circostanza inidonea a dimostrare che il contratto fosse stato stipulato tra la Bisceglie e Angelo Tina. A fronte di tale motivazione, il ricorrente è ambiguo nella parte in cui non fa comprendere, nell’esposizione sommaria del fatto, a quale titolo egli abbia agito in primo grado (v. ricorso a p. 2); mentre poi, nel resto del ricorso, egli prospetta una diversa linea, cioè quella secondo cui egli sarebbe succeduto al padre nel contratto, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, circostanza evidentemente ben diversa da quella di essere l’originario stipulante del contratto medesimo.

Consegue da ciò che, in presenza di un evidente mutamento del titolo in base al quale il ricorrente ha agito nei due gradi del giudizio di merito, il motivo di ricorso si rivela inammissibile, in quanto non idoneo a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata; è palese, infatti, che la morte presunta del padre e l’ipotetica successione nel contratto rappresentano una linea difensiva del tutto nuova rispetto a quella fatta valere nel giudizio di merito, rispetto alla quale la Corte d’appello non era tenuta espressamente a confrontarsi.

È comunque esclusa la sussistenza del lamentato vizio di omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello ha dato conto della circostanza della dichiarazione di morte presunta del padre dell’odierno ricorrente e l’ha valutata come sostanzialmente irrilevante.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato