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Ordinanza — n. 11433/2024 — snciv Generato dall'IA

Nephew's public housing takeover claim dismissed due to lack of family nucleus membership and late notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11433/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Claudio Bonori's appeal against the rejection of his request to take over his grandmother's public housing unit. Bonori argued he qualified as a second-degree descendant living with the assignee for over two years, but the ATER denied eligibility citing statutory requirements. The court ruled that the relevant Lazio law excludes nephews from the 'family nucleus' category and requires immediate notification of takeover, both of which Bonori failed to satisfy.

Regesto Legislator

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Legge Regione Lazio 12 agosto 1999, n. 12; Codice Civile artt. 74 e ss.: The right to take over public housing is strictly limited to members of the original family nucleus; nephews are excluded unless they were part of the initial household, and any takeover must be immediately communicated to the managing authority.

Parole chiave

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public housing takeover family nucleus definition nephew eligibility immediate notification requirement subentro housing law assistenza agli anziani assistenza ulteriore contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
artt. 115, 116, cod. proc. civ.
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., degli art.
art. 11, comma 5, e art. 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12
civ., degli art. 11, comma 5, e 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n.
artt. 74 e ss. del codice civile
12, nonché degli artt. 74 e ss. del codice civile.
art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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sentenza 2 agosto 2016, n. 16039
12, comma 1, cit., infatti, consente il subentro ai «componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4», e il comma 4 non prevede, appunto, i nipoti (sentenza 2 agosto 2016, n. 16039, ordinanza 22 febbraio 2017, n.
ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4549
16039, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4549).
Sezioni Unite, sentenza 20 luglio 2021, n. 20761
Sezioni Unite, sentenza 20 luglio 2021, n. 20761).
ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34161
l’ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34161).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6590/2021 R.G. proposto da: BONORI CLAUDIO, rappresentato e difeso da ll’avvocato D ’ AMATO FABIO (DMTFBA64C16H501U) -ricorrente- contro AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA– ATER -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 319/2021depositata il 18/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Claudio Bonori, con atto di opposizione a decreto di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica depositato in data 26 giugno 2012, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, R.G. 6590/2021 Cron.

Rep. C.C. 22/2/2024 C.C. 14/4/2022 LOCAZIONE ALLOGGIO ATER. l’ATER di Roma, chiedendo in via preliminare la sospensione del decreto di rilascio e, nel merito, l’accertamento della sussistenza dei requisiti per il subentro nell’assegnazione dell’alloggio stesso. In subordine, egli chiese che fosse accertato il suo diritto alla regolarizzazione, previo accertamento della nullità, dell’annullabilità o dell’inefficacia del decreto di rilascio. A sostegno della domanda espose che dal 4 agosto 1999 si era trasferito presso l’alloggio di proprietà dell’ATER assegnato alla nonna, Ausilia Viscardi, per assisterla, poiché invalida al 100 per cento.

Aggiunse che la sua presenza nell’alloggio era da sempre nota all’ATER, che aveva effettuato un censimento anagrafico presso gli immobili di sua competenza, e che la stessa Ausilia Viscardi aveva indicato, in quell’occasione, il nipote Claudio quale componente del proprio nucleo familiare. Si costituì in giudizio l’ATER, che evidenziò l’asserita mancanza dei presupposti per il subentro nell’assegnazione dell’alloggio in capo a Claudio Bonori, chiedendo il rigetto di tutte le domande. Il Tribunale respinse la domanda del ricorrente e pose a suo carico le spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 gennaio 2021, ha rigettato l’appello, con condanna dell’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre Claudio Bonori con atto affidato a tre motivi. L’ATER non ha svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., degli art. 11, comma 5, e 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12, nonché degli artt. 74 e ss. del codice civile. Osserva il ricorrente che il suo diritto al subentro doveva essere riconosciuto, perché nella categoria dei collaterali fino al terzo grado, previsti dall’art. 12 cit., rientrano anche i nipoti, che sono discendenti di secondo grado, tanto più che nel caso in esame la convivenza durava da oltre due anni (4 agosto 1999, come da certificato anagrafico prodotto in atti).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., e degli art. 11, comma 5, e 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n.

12. Il motivo censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la Viscardi, assegnataria dell’alloggio, non aveva effettuato alcuna comunicazione all’ente. Vero sarebbe, invece, che la circostanza della convivenza col nipote era ben nota all’ATER, tanto che la Viscardi aveva chiesto di poter unire i due nuclei familiari e la presenza dell’odierno ricorrente nell’alloggio era stata denunciata fin dal 1999 e mai contestata dall’ente locatore.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., degli art. 11, commi 4 e 5, e 12, comma 1, della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12, oltre che dell’art. 2697 del codice civile. Sostiene il ricorrente che la comunicazione fornita all’ATER, nell’ambito di due censimenti effettuati negli anni 2007 e 2009, sarebbe prova sufficiente della convivenza, anche perché la legge regionale n. 12 del 1999 non prevede particolari requisiti formali per detta comunicazione.

4. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, data la stretta connessione tra loro esistente. Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento. 4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nel sistema delineato dalla legge reg. Lazio n. 12 del 1999 l’insorgenza del diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio è indefettibilmente condizionata al decesso dell’assegnatario; per cui fino a quel momento i componenti del nucleo familiare hanno solo un’aspettativa di fatto, ma non sono titolari di una posizione di vantaggio accertata.

La legge reg. citata, modificando il regime previsto dalla legge precedente, non prevede più, tra i possibili subentranti, i nipoti; l’art. 12, comma 1, cit., infatti, consente il subentro ai «componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4», e il comma 4 non prevede, appunto, i nipoti (sentenza 2 agosto 2016, n. 16039, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4549). Ne consegue che questi ultimi, che astrattamente potrebbero rientrare nella categoria dei «discendenti» di cui all’art. 11, comma 5, hanno diritto alla permanenza solo se rientranti nel nucleo familiare originario, non essendo invece ammessi a rientrare nel nucleo ampliato; ma l’art. 11, comma 5, prevede, come condizione, che quei familiari convivano con l’assegnatario da almeno due anni primadella data di pubblicazione del bando di concorso, ipotesi che l’odierno ricorrente neppure indica, posto che ammette esplicitamente di aver unito il proprio nucleo familiare in un momento successivo all’assegnazione, a causa della situazione di bisogno della nonna, invalida al 100 per cento.

È pacifico, d’altra parte, che il subentro nell’alloggio corrisponde ad un diritto soggettivo non soggetto a discrezionalità da parte dell’Amministrazione e determina un’evoluzione del precedente rapporto insorto con l’assegnazione, non l’instaurazione di un nuovo rapporto (v. Sezioni Unite, sentenza 20 luglio 2021, n. 20761). Corretta è, pertanto, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, avendo la Viscardi espressamente dichiarato, in origine, di essere l’unica occupante dell’abitazione, il successivo trasferimento del Bonori nell’appartamento era privo di ogni rilievo. 4.2.

Osserva poi la Corte che il testo originario dell’art. 12, comma 5, della legge reg. cit. –applicabile nella fattispecie ratione temporis, posto che le modifiche successive non rilevano – prevedeva che il subentro di uno dei soggetti di cui al comma 4 doveva essere «immediatamente comunicato all’ente gestore», il quale nei tre mesi successivi era in diritto di compiere le verifiche necessarie ad escludere l’esistenza di cause di decadenza dall’assegnazione (v. l’ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34161). La Corte d’appello ha accertato che tale comunicazione era mancata nel caso di specie, non potendo considerarsi equipollenti le indicazioni contenute nel censimento annuale, né le censure del secondo motivo di ricorso sono idonee a superare tale considerazione.

Risulta dal complesso di queste argomentazioni che non sussiste alcuna delle violazioni di legge prospettate nel ricorso.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib