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Decreto — n. 11316/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11316/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11316/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18309/2022 R.G. proposto da : GARGANO FRANCA IN PROPRIO E NQ EREDEe del sig. VENDITTI Elvio già coniuge convivente, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato PETRICCA ENZO (PTRNZE69M30I838J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENGA LUCIANO (MNGLCN67C11E340P) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA IMPRESA DESIGNATA DAL FGVS, rappresentato e difeso come da controricorso dall’Avv. Marco Vincenti -resistente- e contro MATTIA DANIELE, MATTIA ITALO-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2599/2022depositata il 20/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11316/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GARGANO FRANCA IN PROPRIO E NQ EREDEe del sig. VENDITTI Elvio già coniuge convivente, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato PETRICCA ENZO (PTRNZE69M30I838J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENGA LUCIANO (MNGLCN67C11E340P) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA IMPRESA DESIGNATA DAL FGVS, rappresentato e difeso come da controricorso dall’Avv. Marco Vincenti -resistente- e contro MATTIA DANIELE, MATTIA ITALO-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2599/2022depositata il 20/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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estinzione del debito condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo anticipo delle spese legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Marco Vincenti -resistente- e contro MATTIA DANIELE, MATTIA ITALO-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2599/2022depositata il 20/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18309/2022 R.G. proposto da : GARGANO FRANCA IN PROPRIO E NQ EREDEe del sig. VENDITTI Elvio già coniuge convivente, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avvocato PETRICCA ENZO (PTRNZE69M30I838J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENGA LUCIANO (MNGLCN67C11E340P) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA IMPRESA DESIGNATA DAL FGVS, rappresentato e difeso come da controricorso dall’Avv. Marco Vincenti -resistente- e contro MATTIA DANIELE, MATTIA ITALO-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2599/2022depositata il 20/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/04/202