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Decreto — n. 11315/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11315/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11315/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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recupero dei costi anticipo delle spese condono delle spese procedurali restituzione di prestazioni complementari rimborso delle spese di viaggio calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15905/2022 R.G. proposto da : CICCARELLI MICHELE, CICCARELLI ANTONIO, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato ROSSI GIANLUCA (RSSGLC71L18L120C) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MONACO PIETRO, MONACO GIULIA, CICCARELLI AMELIA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato OJETTI UGO (JTTGUO46H23H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato SPICCIARIELLO RAFFAELE (SPCRFL62L22D708K) -controricorrenti- nonchécontro MONACO LUCA, TATTA MARIA LUISA, TATTA GIANCARLO, MONACO PAOLA, TATTA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato OJETTI UGO(JTTGUO46H23H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato SPICCIARIELLO RAFFAELE (SPCRFL62L22D708K) -controricorrenti- nonchè contro CICCARELLI MARIA ANNA, CICCARELLI MARIA ANNA, CICCARELLI MARIA ANNA, CICCARELLI GAETANA, CICCARELLI GAETANA, CICCARELLI GAETANA, CICCARELLI SAVERIA MARIA, CICCARELLI SAVERIA MARIA, CICCARELLI SAVERIA MARIA, PECCHIA PAOLINA, PECCHIA PAOLINA, PECCHIA PAOLINA, CICCARELLI FABIO, CICCARELLI FABIO, CICCARELLI FABIO, CICCARELLI SEVERINA, CICCARELLI SEVERINA, CICCARELLI SEVERINA, CICCARELLI GEMMA, CICCARELLI GEMMA, CICCARELLI GEMMA, CICCARELLI NAZARENO, CICCARELLI NAZARENO, CICCARELLI NAZARENO, CICCARELLI ANTONIETTA, CICCARELLI ANTONIETTA, CICCARELLI ANTONIETTA, CICCARELLI ILARIA, CICCARELLI ILARIA, CICCARELLI ILARIA, CICCARELLI VERA, CICCARELLI VERA, CICCARELLI VERA, CICCARELLI ENNIACICCARELLI ENNIACICCARELLI ENNIA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.8066/2021depositata il 17/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i solidalmente al pagamento, in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700, 00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioAvv. Raffaele Spicciariello . Così deciso i