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Decreto — n. 11311/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11311/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11311/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11311/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo opposizione tardiva compensazione nel fallimento spese susseguenti spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.567/2022 depositata il 27/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19386/2022 R.G. proposto da : D'ONOFRIO CARMELA, D'ORAZI VALERIO, DEMONTIS ROBERTO, DI CIOCCIO BARBARA, DI FABIO STEFANO, DI GIACOMO MARILENA CARMELA, DI GIORGIO GIROLAMO, DI LORETO DONATELLA, DI MAIO SARA, DI MARCO DANIELA, DI MARTINO ANTONIETTA, DI PASQUALE CATIA, DI ROSA SALVATORE, DI SALVO DARIO, DI TROIA ANNA MARIA, DONIA MARIA GRAZIA, DORIA SILVIA, DOVIGO PATRIZIA, DOZIO MARESA ROSSELLA, DROGHETTI ROBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.567/2022 depositata il 27/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna solidalmente i ricorrent i al pagamento, in favore dell e amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 26/04/20