Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11306/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11306/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11306/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16383/2022 R.G. proposto da : ALOE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Scalea Via Ademaro Romano 11, presso lo studio dell’avvocato VOTO REGINALDO (VTORNL77T03F839Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARGHELLA EUGENIO, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.1631/2021depositata il 17/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11306/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ALOE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Scalea Via Ademaro Romano 11, presso lo studio dell’avvocato VOTO REGINALDO (VTORNL77T03F839Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARGHELLA EUGENIO, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.1631/2021depositata il 17/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
ripetibili dell'avvocato spese di difesa diritto a un difensore rimborso delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16383/2022 R.G. proposto da : ALOE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Scalea Via Ademaro Romano 11, presso lo studio dell’avvocato VOTO REGINALDO (VTORNL77T03F839Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARGHELLA EUGENIO, GENERALI ITALIA SPA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZAROn.1631/2021depositata il 17/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 27/03/2024. Il Presidente