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Decreto — n. 11302/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11302/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11302/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7243/2022 R.G. proposto da : SALUCI ROSA, SALUCI NATALE, SALUCI CONCETTA, SALUCI GIUSEPPA, SALUCI VINCENZO, SALUCI ROSARIO, SALUCI DANIELA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIARAMELLA SALVATORE (CRMSVT64R11D960Q) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.341/2021depositata il 27/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11302/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/04/2024.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario estinzione del debito dazione in pagamento compensazione dei crediti pagamento a contanti del saldo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7243/2022 R.G. proposto da : SALUCI ROSA, SALUCI NATALE, SALUCI CONCETTA, SALUCI GIUSEPPA, SALUCI VINCENZO, SALUCI ROSARIO, SALUCI DANIELA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIARAMELLA SALVATORE (CRMSVT64R11D960Q) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTAn.341/2021depositata il 27/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/04/2024.