Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of Naples extinguished. The appellant failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal for settlement results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21797/2021 R.G. proposto da : PISCOPO PASQUALE, BATTAGLINO MARIAGRAZIA, elettivamente domiciliati in AVELLINO CARLO DEL BALZO 81, presso lo studio dell’avvocato BERGAMINO LUIGI (BRGLGU51A21H006O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro CONUNE DI AVELLINO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto, su foglio separato, dal prof. avv. Giovanni Arieta (C.F. RTAGNN52R15H501U) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5 (numero di fax 06.3612401 e indirizzo p.e.c.: giovanniarieta@ordineavvocatiroma.org - presso cui inviare le comunicazioni) -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.45/2021depositata il 07/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/04/2024. Il