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Ordinanza — n. 11238/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to consolidated judicial orientation against plaintiffs' legal theories.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11238/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by thirty-two medical specialists extinct following their lawyer's formal withdrawal. The plaintiffs had previously lost at the appellate level, arguing for enhanced remuneration based on specific legislative decrees and a 2006-2007 academic year update. The court ruled that the withdrawal was valid because a consolidated judicial trend contradicts the plaintiffs' legal theories, resulting in the dismissal of the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; The cassation appeal is declared extinct when the party withdraws the suit, particularly when the withdrawal is motivated by a consolidated judicial orientation contrary to the party's legal theories.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal of suit judicial orientation medical remuneration legislative decrees perizia medica insufficiente rimborso dell'intervento di cataratta rimborso ospedaliero

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Anni e altri 32 medici, con unico atto affidato ad un solo motivo; che resiste la sola Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9462/2022 R.G. proposto da: ANNI ROBERTO più 32, tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato CHIESA RENATO (CHSRNT67H23B354U) pec -ricorrenti- Contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CAGLIARI n. 424/2021depositata il 28/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche il dottor Roberto Anni e gli altri medici indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la R.G. 9462/2022 Cron.

Rep. C.C. 27/2/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, l’Università degli studi di Cagliari e la Regione Sardegna chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione in anni anteriori al 2006-2007, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007; che, pertanto, tale aggiornamento doveva, ad avviso degli attori, essere a loro riconosciuto, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, a titolo contrattuale o, in subordine, di risarcimento dei danni; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre parti convenute, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale, esclusa la legittimazione passiva della Regione Sardegna, rigettò la domanda; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 28 settembre 2021, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari propongono ricorso il dott.

Anni e altri 32 medici, con unico atto affidato ad un solo motivo; che resiste la sola Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Consideratoche, con atto dell’8 febbraio 2024, il difensore dei ricorrenti, munito delle relative procure speciali, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendosi consolidato presso questa Corte un orientamento giurisprudenziale contrario alle tesi prospettate dai ricorrenti; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma