Ordinanza — n. 11199/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17331/2020 R.G. proposto da: PILATO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO ANTONINO ( spinoso@pec.it ) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAGANA' DEMETRIO (avvdemetriolagana@pecstudio.it) giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, c.so Vittorio E manuele II , n. 287, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (avv.luigiragno@pec.giuffre.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 256/2019 depositata il 26/03/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 96 cod. proc. civ, art. 345 cod. proc. civ, art. 182 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 11199/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente, ratione temporis applicabile al caso di specie, in relazione alla mancata ammissione di documenti indispensabili ai fini della decisione.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17331/2020 R.G. proposto da: PILATO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO ANTONINO ( spinoso@pec.it ) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAGANA' DEMETRIO (avvdemetriolagana@pecstudio.it) giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, c.so Vittorio E manuele II , n. 287, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (avv.luigiragno@pec.giuffre.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 256/2019 depositata il 26/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. La SIS Assicurazioni s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 63/2005, chiedendone la revoca e/o annullamento, col quale le veniva ingiunto dal Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, il pagamento, in favore di Pilato Maria Rosaria, della somma di euro 137.592,78, risultante da processo verbale conclusivo di liquidazione danni della perizia contrattuale, oltre interessi e al tasso legale dalla data di messa in mora al soddisfo, nonché alle competenze e spese del procedimento monitorio, e ciò per un incendio verificatosi in data 9 luglio 2004, che avrebbe provocato danni al locale commerciale della Pilato, adibito alla vendita di alimentari, per la quale erano state emesse due distinte polizze assicurative, una a garanzia del contenuto, l’altra a garanzia del fabbricato.
L’opponente contestava, in particolare, la validità e l’efficacia del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza della qualità necessaria alla ricorrente per agire in giudizio, in relazione alla polizza assicurativa a garanzia del contenuto, poiché la Pilato aveva agito quale persona fisica, mentre la suddetta polizza risultava intestata alla società Centro Spesa 2003 di Pilato Maria Rosaria C. s.n.c. Si costituiva resistendo Pilato Maria Rosaria, precisando di aver agito in sede monitoria “nella qualità di titolare e rappresentante dell’omonimo negozio denominato Centro Spesa 2003 … e quindi di essere legittimata ad processum ”, e chiedendo: la provvisoria esecuzione del decreto opposto; il rigetto dell’opposizione; il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente ex art. 96 cod. proc. civ., la condanna di quest’ultima, invece, al risarcimento dei danni per lite temeraria nonché al risarcimento dei danni patiti e patendi, con vittoria di spese e competenze del giudizio. 1.2.
Con la sentenza n. 39/2008 del 7 febbraio 2008 il Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, annullava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava tutte le restanti domande.
2. Pilato Maria Rosaria impugnava la sentenza avanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria. Si costituiva resistendo la Milano Assicurazioni s.p.a. Div. SIS, poi divenuta Unipolsai Assicurazioni s.p.a. 2.2. Con la sentenza n. 256/2019 del 26 marzo 2019, la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
3. Avverso tale sentenza Pilato Maria Rosaria, già titolare dell’omonimo negozio di alimentari denominato Centro Spesa 2003, propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni s.p.a.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 182, nel testo previgente, ratione temporis applicabile al caso di specie, e 359 cod. proc. civ., in relazione alla mancata ammissione di documenti atti a dimostrare la legittimazione attiva della parte.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente, ratione temporis applicabile al caso di specie, in relazione alla mancata ammissione di documenti indispensabili ai fini della decisione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente, ratione temporis applicabile al caso di specie, in relazione alla mancata ammissione del documento contrassegnato dal n. 9 in allegato all’atto di appello, che la parte non aveva potuto produrre nel giudizio di primo grado perché sopravvenuto.
4. Con i suindicati motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, la ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto Pilato Maria Rosaria priva di legittimazione attiva a proporre la domanda di indennizzo per i danni agli arredi ed alla merce garantiti da una delle due polizze stipulate con la compagnia assicurativa, ed ha dichiarato inammissibile in quanto tardivamente depositata la documentazione dalla medesima prodotta; invece tale documentazione era atta a dimostrare che alcun difetto di legittimazione attiva poteva sussistere, dato che la società contraente la polizza era stata trasformata in impresa individuale, appunto denominata Centro Spesa 2003 di Pilato Maria Rosaria, sin dal giugno del 2004, dunque ben prima del deposito del ricorso monitorio.
5. Ora, rileva il Collegio, ripercorrendo per quanto qui di interesse i fatti di causa trascritti nell’impugnata sentenza, che la corte di merito ha espressamente rilevato che nel corso del giudizio di prime cure la odierna ricorrente Pilato ha sempre riconosciuto che la polizza era stata stipulata non da lei personalmente, ma dalla s.n.c. di cui ella era l’amministratore, ed ha altresì dichiarato che “l’incompletezza della denominazione sociale era dovuta ad un evidente errore materiale dovuto a mera svista”, sulla base di tali rilievi pervenendo ad affermare “sicchè alcun dubbio può esservi sulla circostanza che, erroneamente, la Pilato abbia agito giudizialmente in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della s.n.c.”.
In relazione a tali motivate valutazioni in fatto, il cui riesame è precluso in sede di legittimità, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Le espresse ammissioni della Pilato di aver stipulato la polizza in nome e per conto della s.n.c. da lei rappresentata e di avere poi, in sede monitoria, agito esclusivamente in proprio, quale titolare di impresa individuale, escludono infatti la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ., avendo la corte d’appello confermato la sentenza di primo grado sul sostanziale rilievo di un vero e proprio difetto di titolarità nel merito del diritto di credito all’indennizzo assicurativo, stante la non coincidenza tra soggetto “contraente” la polizza e soggetto che ha agito in giudizio, facendo valere la pretesa titolarità del diritto all’indennizzo assicurativo.
Va aggiunto inoltre che al caso di specie va applicato non il disposto dell’art. 182 cod. proc. civ. come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 entrata in vigore il 4 luglio 2009, bensì quello ratione temporis vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla predetta legge, il quale dispone che “Quando rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza, o di autorizzazione , il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza e per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia verificata una decadenza”, e che dunque configura un potere del giudice di merito, di concedere la sanatoria dei difetti di rappresentanza, esistenza ed autorizzazione, avente carattere assolutamente discrezionale, il cui mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità (Cass., 12/07/2013, n. 17301;
Cass., 9664/2012; Cass., Sez. Un., 19/04/2010, n. 9217).
6. Il secondo ed il terzo motivo sono invece fondati. Dopo aver richiamato, confermandola, la statuizione con cui il tribunale in primo grado ha rilevato che la Pilato, nel costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, ha espressamente riconosciuto che la polizza era stata stipulata dalla s.n.c. da lei rappresentata e non da lei personalmente, la corte di merito ha tuttavia svolto la seguente motivazione “solo in questa sede, e dunque tardivamente, [l’appellante Pilato] ha prodotto documentazione attestante che la società in argomento nel mese di giugno del 2004 è stata trasformata in impresa individuale sotto la denominazione di Centro Spesa 2003 di Pilato Maria Rosaria” (p. 9 della motivazione).
Così motivando la corte di merito non ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, cioè prima della novella del 2009 in vigore dal 4 luglio 2009, secondo cui il divieto dei nova in appello poteva essere derogato in caso di prove indispensabili. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti avuto modo di precisare che “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. p roc . c iv ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez.
Un., 04/05/2017, n. 10790). La corte d’appello è dunque incorsa in error in procedendo, dato che ha rilevato d’ufficio la tardività della produzione di documenti in appello senza valutarne la indispensabilità ai fini della decisione.
7. Il terzo motivo, che fa riferimento alla mancata ammissione della produzione dell’atto di intervento adesivo del proprietario delle merci danneggiate, il quale aveva chiesto l’accoglimento delle domande della Pilato in relazione alla partita contenuto di cui alla polizza assicurativa, è parimenti fondato, alla luce delle ragioni sopra esposte circa la necessità che la corte territoriale valuti l’indispensabilità o meno di tale produzione ai fini del decidere, in applicazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., sempre nel testo vigente ratione temporis.
8. In conclusione, il primo motivo va rigettato, mentre il secondo ed il terzo motivo vanno accolti; competerà al giudice di rinvio verificare, in base al testo dell'art. 345, comma terzo, cod. proc. c iv ., vigente ratione temporis , se le nuove prove prodotte per la prima volta in appello rivestano o meno carattere di indispensabilità per dimostrare la “trasformazione” della s.n.c. in impresa individuale, ovvero, come anche risulta essere stato prospettato in sede di gravame, la circostanza della sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci ai sensi e per gli effetti dell’art. 2727, n. 4, cod. civ. e la concentrazione della titolarità dei rapporti giuridici in corso nella persona dell’unico soggetto rimasto, appunto Pilato Maria Rosaria.
9. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazione dei suindicati principi.
10. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo ed il terzo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Reg