Italian court allows appeal against dismissal of mandate breach claim, ordering partial compensation of litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's claim regarding the illegality of the mandate withdrawal and ordered the partial compensation of litigation expenses. The lower courts had dismissed the claim based on the existence of just cause for withdrawal and lack of proven sponsorship acquisition. The Supreme Court ruled that since the appellant partially succeeded in obtaining a portion of the claimed fee, the losing party cannot bear the entire litigation cost.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: When a party obtains a partial success in a single demand, the court cannot condemn the opposing party to pay all litigation costs, requiring instead a total or partial compensation based on the overall outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16907/2022 R.G. proposto da : CASTELLO NICOLO', domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPRA DOMENICO (CPRDNC67B07G535X), DE BLASIO BRUNELLA (DBLBNL73D67G535Z) -ricorrente- Contro ROMEO FERRARIS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA GIULIO GALLI 132, presso lo studio dell’avvocato CASSOL BARBARA (CSSBBR69A58H501S) rappresentato e difeso dagli avvocati PIATTI CARLO (PTTCRL75L27B639M), MASOTTI LUCA NICOLA (MSTLNC67T22F205T) -controricorrente- nonchè contro MULSANNE SRL -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 1278/2022depositata il 15/04/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- L’officina Romeo Ferraris srl e la scuderia di corse Mulsanne srl hanno conferito incarico alla società Niki International, ed al suo rappresentante Nicolò Castello, di procurare sponsorizzazioni per il campionato di WTCR 2018, nonché di ingaggiare piloti in vista di quella competizione. In cambio i mandatari avrebbero avuto un compenso in percentuale. 2.- La Niki ed il suo rappresentante hanno individuato due piloti: Morbidelli e Giovanardi, prevedendo un compenso per il primo dei due, reclutato come primo pilota, di 100 mila euro.
Le mandanti provvedevano dunque a rimborsare le spese sostenute dai mandatari, oltre che a pagare le somme pattuite, per l’attività fino a quel momento svolta.
3. Se non che, sia la Romeo che la Mulsanne hanno notificato in seguito recesso per giusta causa dal mandato, sul presupposto che la Niki non solo non aveva provveduto a trovare gli sponsor ma neanche aveva datoresoconto dell’attività fino a quel punto svolta. 4.- A seguito di questo recesso, il Castello, la Niki International, il pilota Morbidelli e la sua agenzia, M6G Sports Promotions Limited, hanno convenuto in giudizio Romeo Ferraris srl e Mulsane srl, sostenendo l’illegittimità del recesso, in quanto privo di causa e chiedendo dunque il risarcimento del danno, nonché il compenso per le sponsorizzazioni procurate. 5.- Nel corso di causa le due convenute hanno corrisposto 50 mila euro, del compenso spettante a Morbidelli (convenuto in euro 100 mila). 6.- Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo esistente una giusta causa di recesso dal mandato ed altresì non provato il procacciamento delle sponsorizzazioni, e di conseguenza ha negato che dal recesso sia derivato un qualche danno ai mandatari: ha dunque condannato costoro alla rifusione integrale delle spese in solido. 7.- Gli attori hanno proposto appello, ottenendo una riforma parziale: la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto un ’ ulteriore somma di 1.300 euro circa, relativa a spese non rimborsate ed ha riconosciuto gli interessi moratori sulla somma di50 mila euro già corrisposta, per un periodo maggiore di quello ritenuto in primo grado.
La Corte d’appello ha però confermato la condanna alle spese, fatta in primo grado, cui ha aggiunto quelle del secondo. 8.- Contro questa decisione ricorre qui il solo Nicolò Castello, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Niki International, con due motivi e memoria. Romeo Ferrari srl ha resistito concontroricorso. Le altre parti intimate non si sono costituite. Considerato che 9.-Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Come si è detto, il giudice di primo grado ha ritenuto soccombenti gli attori e li ha condannati al pagamento integrale delle spese di lite.
Analoga decisione ha preso il giudice di appello. Secondo il ricorrente, invece, la soccombenza in primo grado era stata parziale, posto che dell’intera somma pretesa (circa 500 mila euro) una parte era stata riconosciuta ed altresì versata (50 mila euro). Con la conseguenza che non poteva il giudice di merito ritenere totalmente soccombente l’attore, e di conseguenza condannarlo alla rifusione integrale delle spese di lite. Il motivo è fondato. La Corte, infatti, intende dare continuità al principio secondo cui l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. sez.
Un., 32061/ 2022). Ed in questo caso, la domanda del ricorrente in parte è stata riconosciuta fondata dalla stessa controparte. Inoltre, va da sé che, sia pure in parte, il ricorrente e la societàda lui rappresentata devono dirsi vittorios i , avendo ottenuto, sia pure in misura ridotta, una percentuale di quanto preteso, con la conseguenza che non poteva il giudice di merito porre le spese interamente a carico di costui, in quanto ciò ha il significato di porle a carico di una parte vittoriosa (sia pure in misura ridotta). 10.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c.
Censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l’acquisizione di contratti di sponsorizzazione da parte del ricorrente e della sua società ed a vantaggio delle due società mandanti. Sostiene il ricorrente che, invece, la prova era evidente e stava già nel fatto stesso che le automobili recavano la scritta dello sponsor. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, mira a contestare la valutazione delle prove fatta sia in primo che in secondo grado, dove i giudici hanno ritenuto che, a dimostrazione dell’avvenuta conclusione dei contratti, parte attrice si era limitata ad allegare il contenuto di messaggi istantanei, peraltro di difficile comprensione.
Da un lato, dunque, è censurato nel merito l’apprezzamento delle prove rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito che ha adeguatamente motivato su questo punto; per altro verso, non si smentisce questa valutazione nella parte in cui ha ritenuto quale unica prova la copia dei messaggi, peraltro incomprensibili.
11. Il ricorso va dunque accolto nei termini suindicati , la decisione cassata in relazione e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello. Quanto alle spese del giudizio di cassazione , la Corte ritiene debbano essere pure compensate, in considerazione dell’esito complessivo della lite e della parziale soccombenza dell’odierno ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibileil secondo motivo, accoglie i l primo, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di appe